Cassazione Civile, Ordinanza n. 36264/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti impugnavano un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva disposto la nuova determinazione in aumento del classamento e della rendita di 11 immobili residenziali situati in una microzona di Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, motivando il riclassamento con le caratteristiche della microzona e con un incremento medio dei valori rispetto alla situazione preesistente. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell'avviso e alla mancanza di prova, anche quanto ai criteri di scelta degli immobili di raffronto; 2) nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione confusa sui presupposti del classamento, con riferimento anche alla perizia; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la perizia giurata depositata dai contribuenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della CTR era contraddittoria e confusa: da un lato concludeva per il rigetto dell'appello pur affermando che "l'appello è fondato e va accolto"; dall'altro mescolava in modo non coerente i presupposti del riclassamento e richiamava in modo incongruo la giurisprudenza di legittimità. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione del classamento nella microzona richiede una motivazione che renda percepibili gli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento, non potendosi fondare solo sul richiamo allo scostamento tra valori di mercato e valori catastali.
È deducibile in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o per violazione dell'obbligo di pronuncia.
Il ricorrente invocava l'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo resta assorbito per l'accoglimento del secondo motivo.
La sentenza deve pronunciarsi su tutte le domande e i motivi dedotti; l'omessa considerazione di un motivo di appello integra vizio denunciabile.
La decisione deve essere sorretta da una motivazione intelligibile e non intrinsecamente contraddittoria.
La motivazione deve consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 1 e 2
Il giudizio tributario resta soggetto ai principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di correttezza della motivazione della decisione.
Massime di principio
- In tema di riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il provvedimento non è sufficientemente motivato se si limita al richiamo del rapporto tra valori di mercato e catastali della microzona e degli atti amministrativi presupposti, senza indicare gli elementi concreti che, in relazione al singolo immobile o al suo contesto, hanno determinato il diverso classamento.
- La sentenza tributaria è nulla quando presenta una motivazione intrinsecamente contraddittoria o talmente confusa da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello o la mancata considerazione delle censure decisive integra vizio deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per vizio logico-formale della sentenza, gli ulteriori motivi che investono lo stesso decisum possono restare assorbiti.
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