Cassazione Civile, Ordinanza n. 21460/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, rilevando che la definizione agevolata della controversia si era perfezionata e che nessuna parte aveva chiesto la trattazione entro il termine previsto. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate ed escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di processo estinto.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, assumendo che un versamento dei soci alla società, qualificato come prestito infruttifero, celasse ricavi non dichiarati e recuperando a tassazione maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni. Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello della contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo per avere aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo la domanda tempestivamente presentata e la ricevuta dell'Agenzia delle entrate, da cui risultava il perfezionamento della definizione e l'assenza di somme ulteriormente dovute. La Corte ha quindi verificato che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non risultava alcun diniego della definizione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie consente la sospensione del processo; il termine del 10 giugno 2019 per il deposito dell'istanza ha natura ordinatoria e non perentoria; in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego, il processo deve essere dichiarato estinto.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
conversione del d.l. n. 119 del 2018
Conferma la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
Norma richiamata nel dispositivo per la declaratoria di estinzione del processo in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'estinzione del processo esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime di definizione agevolata delle controversie tributarie, il termine per il deposito dell'istanza previsto per la sospensione del processo ha natura ordinatoria e non comporta decadenza dalla facoltà di aderire alla definizione in assenza di una espressa previsione di perentorietà.
- Se la definizione agevolata della lite tributaria si è perfezionata e nessuna parte presenta istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla legge, il processo va dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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