Cassazione Civile, Ordinanza n. 37609/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di vicinato tra fondi contigui siti in centro storico. Una proprietaria ha agito per far accertare l'esistenza di una servitù di passaggio sulla corte comune, lamentando che il vicino parcheggiasse l'auto in un sottoportico di sua esclusiva proprietà e ostacolasse l'accesso carrabile e pedonale alla corte. La convenuta ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'arretramento di un garage e di alcuni impianti e tubazioni per violazione delle distanze legali; successivamente è stata proposta anche una domanda di costituzione di servitù coattiva di scarico delle acque nere. In appello i soccombenti hanno censurato: 1) l'ordine di arretramento del garage sino a 5 metri dal confine, sostenendo che lo strumento urbanistico del centro storico non prevedeva distanze dal confine e che, al più, vi era violazione edilizia senza rimedio ripristinatorio civilistico; 2) l'applicazione delle distanze legali alla luce di una disciplina urbanistica sopravvenuta più favorevole che avrebbe consentito la demolizione e ricostruzione del manufatto sulla stessa area di sedime; 3) l'applicabilità dell'art. 889 c.c. in mancanza di un condominio; 4) l'estensione dell'art. 889 c.c. ai fili elettrici; 5) il diniego della servitù coattiva di scarico, sostenendo che il tracciato originariamente accolto fosse più conveniente e meno pregiudizievole; 6) la regolazione delle spese. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto sei motivi, fondati su violazioni degli artt. 872, 873, 889, 1037, 1043 e 91 c.p.c. e su un vizio motivazionale in relazione alla qualificazione del manufatto, alle distanze e alla servitù di scarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo, nei limiti in cui la Corte d'appello aveva confermato l'ordine di arretramento del garage sino a 5 metri dal confine senza spiegare compiutamente, in fatto e in diritto, perché tale arretramento fosse coerente con la disciplina delle distanze applicabile in zona A/centro storico. Ha ritenuto invece infondati gli altri motivi: ha confermato la qualificazione del garage come nuova costruzione e non come mera ricostruzione della preesistente tettoia; ha escluso il vizio sulla distanza dei contatori e ha interpretato estensivamente l'art. 889 c.c. ricomprendendo anche i fili elettrici; ha ritenuto incensurabile in cassazione l'accertamento di merito sulla mancata interclusione del fondo e sulla preferibilità del diverso tracciato per lo scarico delle acque nere. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
n. 3 e n. 5 del primo comma
I motivi sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge e vizio di motivazione; il semplice dissenso sulla valutazione di fatto non integra, di regola, il vizio ex n. 5, salvo omesso esame di un fatto decisivo.
La tutela civilistica ripristinatoria per violazione delle norme sulle distanze non viene meno solo perché lo strumento urbanistico vieta costruzioni o non contiene prescrizioni specifiche; occorre comunque verificare la disciplina applicabile.
Le distanze legali tra fabbricati restano il parametro di riferimento, ma nei centri storici la disciplina speciale può integrarle o sostituirle.
d.m. n. 1444 del 1968, art. 9
Per la zona A il giudice deve applicare la disciplina speciale delle distanze tra i volumi edificati preesistenti, quale norma immediatamente precettiva e integrativa dell'art. 873 c.c.
La locuzione "e simili" consente un'interpretazione estensiva che accomuna ai tubi dell'acqua e del gas anche i fili conduttori dell'energia elettrica.
Nel decidere la servitù coattiva di scarico occorre considerare la soluzione più conveniente e meno pregiudizievole per il fondo servente, alla luce delle concrete risultanze di fatto.
La costituzione della servitù coattiva di scarico va compiuta secondo il criterio del minor pregiudizio per il fondo servente e della maggiore convenienza per il fondo dominante.
Il motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è stato posto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, poiché non ricorrevano i relativi presupposti processuali.
Massime di principio
- In zona soggetta a disciplina speciale sui centri storici, il giudice deve verificare se la normativa urbanistica integri l'art. 873 c.c. e, in caso di contrasto o di lacuna del regolamento comunale, applicare la disciplina inderogabile del d.m. n. 1444 del 1968.
- Quando un manufatto preesistente è sostituito da un'opera che, per caratteristiche strutturali, non costituisce più semplice ripristino ma nuova costruzione, la valutazione spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi residuale.
- La tutela ripristinatoria per violazione delle distanze non è esclusa dalla circostanza che l'area sia soggetta a vincoli o che lo strumento urbanistico non disciplini espressamente il distacco dal confine.
- L'art. 889 c.c. può essere letto estensivamente alla luce della clausola 'e simili', includendo anche elementi impiantistici assimilabili ai tubi per funzione e per rischio di ingerenza nelle proprietà vicine.
- Nella servitù coattiva di scarico, la scelta del tracciato deve essere compiuta sulla base della concreta situazione di fatto, privilegiando la soluzione che realizzi il minor pregiudizio per il fondo servente e la maggiore utilità per il fondo dominante; tale accertamento è riservato al merito.
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