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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 386/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione per apparente genericità (mancata indicazione degli specifici elementi indiziari); 2) insufficiente gravità indiziaria e vizi logici rispetto al capo 1 (associazione per delinquere, art. 416 c.p.), deducendo che i contatti erano sporadici e non dimostravano un vincolo associativo stabile; 3) mancanza di gravità indiziaria sui capi 11, 12, 13 e 14 (concorsi nell'immigrazione clandestina), con critiche specifiche su discrepanze tra atti e intercettazioni, mancanza di prova del trasporto, inesatta individuazione dei pagamenti e identificazione interlocutori; 4) vizio delle esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione non sarebbe attuale (i fatti contestati risalgono a luglio-agosto 2019) e il pericolo di fuga era fondato solo sulla nazionalità nonostante i legami sul territorio.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo 11 (trasporto contestato) per vizio motivazionale dovuto a contraddizione nella ricostruzione degli elementi probatori, e ha annullato altresì la parte dell'ordinanza relativa alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di fuga) ritenute non adeguatamente motivate e non provate in termini di attualità. Sui capi 12, 13 e 14 e sulla partecipazione associativa (capo 1) il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto che la triangolazione di intercettazioni, tabulati GPS e conversazioni fosse idonea a sostenere la gravità indiziaria e il ruolo del ricorrente in quei fatti. Il giudice ha rinviato gli aspetti annullati al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    art. 416, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen.

    La partecipazione ad associazione per delinquere è valutata in rapporto alle condotte esecutive (reati 'fine'); per misure cautelari occorre dimostrare anche l'attualità del vincolo associativo, non potendosi applicare per tale fattispecie la regola di stabile ultrattività propria dell'art. 416-bis.

  • d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione)

    art. 12, comma 3, lett. a), b) e d), e comma 3-ter

    Normativa utilizzata per contestare i reati di immigrazione clandestina aggravata; la corte ha ritenuto che, per i capi 12,13,14, le captazioni e i tabulati supportino la gravità indiziaria richiesta.

  • artt. 81, 110 cod. pen.

    artt. 81 cpv., 110 cod. pen.

    Richiamati per qualificare il concorso nel reato (cumulo di condotte e partecipazione); la sentenza li usa per inquadrare i reati fine connessi all'associazione.

  • artt. 56, 110 cod. pen.

    Richiamati per la contestazione di un atto tentato (capo 13): il giudice ha ritenuto che atti preparatori concreti (sopralluogo, videoriprese, attesa) possano integrare elementi indiziari anche in assenza dello sbarco effettivo.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il regime della presunzione relativa di ultrattività dell'associazione e stabilito che, per associazioni comuni, la sussistenza delle esigenze cautelari richiede prova o elementi specifici idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione.

  • art. 309, co. 7 cod. proc. pen.

    art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

    Norma di competenza procedurale: la Corte ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sui punti annullati ai sensi di questa disposizione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citata a confronto: la Corte distingue le associazioni 'comuni' (art. 416) dalle associazioni mafiose (art. 416-bis), sottolineando che la presunzione di stabilità elaborata per le mafie non è trasferibile automaticamente alle associazioni comuni.

Massime di principio

  • Per misure cautelari in reati associativi (art. 416 c.p.) la gravità indiziaria può fondarsi su intercettazioni, tabulati e riscontri diretti, ma il giudice deve motivare specificamente come quegli elementi dimostrino la partecipazione e il ruolo dell'indagato.
  • La mera occasionalità dei contatti o atti episodici e il lungo intervallo temporale intercorso richiedono uno sforzo motivazionale aggiuntivo per dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione; il pubblico ministero ha l'onere di fornire elementi idonei a provarla.
  • Contraddizioni nella motivazione (es. affermare contemporaneamente che un trasporto non è stato eseguito e poi che lo era) determinano l'annullamento parziale dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
  • Non è sufficiente a fondare il pericolo di fuga l'unica circostanza della nazionalità: devono valutarsi i legami familiari, lavorativi e territoriali dell'indagato per appurare l'effettiva idoneità della misura.
  • Nel giudizio di riesame il tribunale può ritenere inammissibili deduzioni difensive che non criticano specificamente gli elementi probatori (captazioni, tabulati GPS, referenze sui compensi), mentre le critiche generiche o non fondate su contestazioni puntuali sono meno efficaci.

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