Cassazione Penale, Sentenza n. 358/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto che ha dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà presentata dal ricorrente. Il motivo principale è che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto non soddisfatti i requisiti di espiazione previsti dall'art. 50 ord. pen. (due terzi della pena per i reati ostativi di cui all'art. 4‑bis e metà della pena per le altre condanne). Il ricorrente ha dedotto nullità del provvedimento per violazione dell'art. 50 ord. pen. e carenza/contraddittorietà della motivazione, sostenendo inoltre che un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti modificato il 12/07/2022 aveva anticipato il decorso della pena al 15/09/2020, sicché al momento della richiesta avrebbe già espiato oltre la metà della pena (8 anni, 5 mesi e 29 giorni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse fondato su due autonome "rationes decidendi": (a) mancato raggiungimento dei due terzi della pena per i reati ostativi ai sensi dell'art. 4‑bis; (b) mancato raggiungimento della metà della pena per le altre condanne. Il ricorrente ha criticato solo la seconda ragione (calcolo dell'espiazione per i reati non ostativi) senza censurare la prima; ciò integra il vizio di specificità e rende il ricorso inammissibile, richiamando il precedente di Sez. 3, n. 2754/2017 (Bimonte). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 50 ord. pen.
Subordina la concessione della semilibertà, quando sono presenti anche reati ostativi di cui all'art. 4‑bis, al requisito dell'espiazione di due terzi della pena per tali reati e della metà della pena per le altre condanne; è la norma centrale che il Tribunale ha applicato per valutare l'ammissibilità dell'istanza.
art. 4‑bis ord. pen.
Individua i cosiddetti reati ostativi che impongono, ai fini dei benefici, condizioni più stringenti (qui la Corte richiede l'espiazione di due terzi della pena per tali reati).
Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (Bimonte), Rv. 272448
Principio di diritto richiamato dalla Corte: quando una decisione è sorretta da più ragioni autonome e autosufficienti, il ricorso per cassazione deve criticare tutte le "rationes decidendi"; la censura limitata a una sola ragione autonoma comporta inammissibilità per difetto di specificità.
Corte Cost. sent. 13/06/2000 n.186
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: la sanzione pecuniaria può essere disposta salvo che emerga che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi esimenti il versamento è disposto equitativamente.
Massime di principio
- Se una decisione è motivata su più ragioni autonome, chi impugna in cassazione deve censurare tutte le ragioni poste a fondamento della decisione; criticare solo una rende il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
- Ai fini della semilibertà, quando sono presenti reati ostativi di cui all'art. 4‑bis occorre aver scontato due terzi della pena per tali reati e solo dopo valutare separatamente la quota relativa agli altri reati (metà della pena).
- Le contestazioni di calcolo dell'espiazione della pena (decorrenze, provvedimenti di esecuzione, computi) devono essere puntualizzate e riferite a tutte le ragioni che il giudice ha indicato come autonome; è insufficiente un'eccezione generica o parziale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova che l'errore sia avvenuto senza colpa.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione, è strategico verificare se il provvedimento impugnato si regge su più motivazioni distinte e predisporre censure specifiche e separate per ciascuna di esse.
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