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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 355/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la conferma in appello della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art.12, comma 3, lett. a), d.lgs. 286/1998) e contro le statuizioni ablative: confisca di denaro (euro 21.550,00) e confisca di telefoni cellulari e schede SIM. Si denunciava insufficiente motivazione con riferimento alla confisca facoltativa ex art.240 c.p., per mancanza di adeguata valutazione della finalità di prevenzione e della proporzionalità (violazione del diritto di difesa e del diritto di proprietà), e si contestava che i telefoni fossero stati sequestrati solo per esigenze probatorie e quindi dovessero essere restituiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha rigettato la censura relativa alla confisca del denaro (euro 21.550,00), ritenendo adeguatamente motivato il nesso di pertinenzialità e la valutazione della finalità preventiva; ha invece annullato con rinvio la statuizione di confisca dei telefoni cellulari e delle schede SIM per completa carenza motivazionale rispetto al titolo della confisca (non chiarito se si trattasse di confisca probatoria cessata o di confisca facoltativa), disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio su tale punto.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, lett. a)

    Norma sanzionatoria in materia di favoreggiamento dell'ingresso illegale. Usata per qualificare il reato ascritto all'imputato (trasporto di cittadini extracomunitari).

  • codice penale, art. 240

    Disciplina della confisca facoltativa: la Corte richiama il principio che la confisca facoltativa richiede non solo il rapporto di pertinenzialità con il reato ma anche una motivazione circa la pericolosità o la finalità prev entiva (neutralizzazione della pericolosità sociale) che giustifichi l'ablazione.

  • codice di procedura penale, artt. 354 e 355

    Norme attinenti ai motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) richiamate nella censura del ricorrente come basi formali dell'impugnazione.

  • codice penale, art. 1

    Richiamato in relazione a principi generali del diritto penale (tassatività), invocato dalla difesa per sostenere che la confisca non può essere estesa in modo non previsto dalla norma.

  • Costituzione italiana, artt. 25, 42, 111, 117

    Richiamate nella doglianza per profili di garanzia: art.25 e 117 (principi di legalità e conformità al diritto internazionale), art.42 (tutela della proprietà), art.111 (diritto al giusto processo). La Corte valuta la conformità della motivazione alle garanzie costituzionali.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 e Protocollo n.1, art.1

    Richiamate come parametri di tutela del giusto processo (art.6) e della protezione della proprietà (Protocollo 1, art.1); utilizzate dalla difesa a sostegno dell'asserita violazione del diritto di proprietà e del contraddittorio.

Massime di principio

  • Per disporre la confisca facoltativa ex art.240 c.p. il giudice deve motivare sia il rapporto di pertinenzialità/strumentalità del bene rispetto al reato sia la finalità preventiva/neutralizzante (pericolosità sociale) che giustifica l'ablazione; la motivazione non può limitarsi al solo nesso con il reato.
  • Se un bene è stato sequestrato per finalità probatorie, la confisca successiva richiede che il giudice spieghi perché le esigenze probatorie persistano o, se sono venute meno, perché il sequestro si traduce comunque in confisca (es. per essere ‘‘cose che hanno servito a commettere il reato'') con adeguata motivazione.
  • L'emergere tardivo, in sede decisoria, di una qualificazione del bene (es. quale profitto del reato) non previamente contestata può integrare una lesione del diritto di difesa se impedisce all'imputato di svolgere adeguata difesa; il giudice deve garantire prevedibilità e contraddittorio.
  • La Corte di legittimità è pronta ad annullare e rinviare quando la motivazione rispetto al titolo della confisca sia mancante o contraddittoria, demandando al giudice di merito di riesaminare specificamente le ragioni dell'ablazione.
  • In un ricorso parzialmente accolto, la parte che ottiene l'annullamento su singoli profili (qui i telefoni) consegue una tutela effettiva anche se la statuizione principale (qui la confisca del denaro) è stata confermata; pertanto, in casi simili conviene impugnare dettagliatamente ciascuna statuizione ablativa con argomentazioni specifiche.

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