Cassazione Penale, Sentenza n. 353/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato su più capi: 1) nullità dell'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile perché il danno derivava da obbligazioni della società e dunque il socio (Sergio Dell'Anna) sarebbe privo di legittimazione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta impossibilità del reato a causa della falsità delle firme sugli assegni; 3) travisamento delle prove, mancata valutazione e contraddittorietà nella valutazione testimoniale e documentale (violazione artt.125, 192, 546 c.p.p.); 4) violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio; 5) omissione, pur in presenza di riduzione della pena in appello, della concessione dei "doppi benefici" (sospensione condizionale della pena e non menzione nella fedina).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la quasi totalità dei motivi ritenendoli generici o costituiti da una riproposizione del merito che non è sindacabile in questa sede, confermando la valutazione di responsabilità svolta dai giudici di merito e la legittimità della costituzione di parte civile del socio Dell'Anna. Tuttavia ha accolto l'ultimo motivo relativo all'omessa decisione sui "doppi benefici": ha riconosciuto dalla sede di legittimità la sussistenza delle condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (artt.163 e 175 c.p.), annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali profili. Ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto e ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per la compiuta esposizione sintetica dei motivi di ricorso in cassazione
art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e))
criteri di ammissibilità e motivazione dei motivi di cassazione; la Corte censura la genericità e l'eterogeneità delle doglianze ai sensi di tali letture
art. 74 c.p.p.
richiamato in relazione ai presunti vizi nella ammissione della costituzione di parte civile
art. 2462 c.c.
norma societaria citata dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza del singolo socio rispetto alle obbligazioni sociali; la Corte osserva la separatezza dei patrimoni e la possibilità per il socio di costituirsi per il danno subito
art. 49.2, 644 c.p., artt. 13, 25 e 27 Cost.
richiami di principio sul diritto penale e garanzie costituzionali invocati dal ricorrente, ritenuti non idonei a scalfire la motivazione di merito
artt. 125, 192 e 546 c.p.p.
norme processuali sul dibattimento e sulla valutazione delle prove: il ricorso invoca violazioni ma la Corte ritiene le doglianze inammissibili o infondate perché rappresentano una rimeditazione del merito
art. 533 c.p.p.
richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla regola della condanna oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte rileva che le critiche non superano i limiti del sindacato di legittimità
artt. 163 e 175 c.p.
disciplinano rispettivamente la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna; la Corte ha ritenuto che ricorressero i presupposti per concedere tali benefici
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiesta specificità dei motivi di impugnazione, richiamata per censurare la genericità del ricorso
art. 620, lett. 1) c.p.p.
consente alla Cassazione, in presenza di elementi chiari nella motivazione dell'appello, di disporre direttamente benefici (qui applicato per concedere la sospensione condizionale senza rinvio)
Massime di principio
- La costituzione in giudizio di un singolo socio come parte civile è ammissibile quando il socio dimostri un danno diretto e concreto al proprio patrimonio derivante dalla condotta incriminata, in ragione della separatezza del patrimonio sociale e di quello personale.
- In Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione del merito dei fatti o proporre ricostruzioni alternative delle prove: i motivi generici o che si limitano a rimeditare il valore delle risultanze processuali sono inammissibili o destinati al rigetto.
- La falsità formale di documenti (es. firme) non necessariamente rende "impossibile" il reato quando il reato si perfeziona al momento dell'assunzione dell'obbligazione; l'esecuzione o il pagamento non sono sempre elementi costitutivi dell'illecito contestato (es. usura).
- Se la motivazione di merito mostra chiaramente, anche implicitamente, gli elementi che giustificano la concessione di benefici (es. valutazione prognostica favorevole), la Cassazione può applicare direttamente tali benefici ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza rinvio; viceversa, l'assenza totale di elementi motivazionali utili impone l'annullamento con rinvio.
- Le doglianze riguardanti la violazione dell'art. 192 c.p.p. (onere della motivazione) non possono essere utilizzate per aggirare i limiti posti dall'art. 606 c.p.p.: la censura della valutazione delle prove deve essere specifica e aderente ai parametri di legittimità.
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