Cassazione Penale, Sentenza n. 352/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato in gran parte la pronuncia di primo grado per furto aggravato ed estorsione (con riqualificazione in ricettazione per Alberto Accetta). Giordano lamenta insufficienza della motivazione e mancata concessione del minimo della pena; Ludovico e Alberto censurano la valutazione della prova da parte dei giudici di merito (contestando di fatto la qualificazione delle condotte e l'aver dato eccessivo credito alla persona offesa), nonché l'applicazione della recidiva (art.99 c.p.) nel caso di Alberto; vengono altresì dedotte questioni processuali sulla motivazione (art.606 c.p.p., art.192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di Ludovico Accetta e di Giuseppe Giordano per carenze di specificità e per motivi processuali (il ricorso di Giordano è inoltre precluso per non essere stato dedotto in appello). Il ricorso di Alberto Accetta è in gran parte inammissibile, ma la Cassazione accoglie parzialmente il motivo relativo alla errata valutazione della recidiva: annulla la sentenza impugnata nei confronti di Alberto limitatamente all'applicazione della recidiva e dispone il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Dichiara definitiva la responsabilità penale per i reati contestati (art.624 comma 2 menzionato nel dispositivo) e condanna Ludovico e Giordano al pagamento delle spese e di una ammenda alla cassa delle ammende. Nel resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
Norme richiamate
art.606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Limita le censure in cassazione in materia di motivazione e prescrive i profili consentiti; la Corte richiama il divieto di riproporre una rivalutazione del merito e l'obbligo di specificità dei motivi
art.192 c.p.p.
Norma processuale evocata dai ricorrenti per contestare la valutazione probatoria; la Cassazione ritiene improprio dedurre vizi di motivazione ricorrendo all'art.192 per eludere i limiti dell'art.606 c.p.p.
art.648 c.p. (ricettazione)
Richiamata nella discussione sulla riqualificazione della condotta di Alberto; la Corte conferma che la disponibilità anche 'transitoria' del bene può integrare la ricettazione se connessa alla finalità di profitto dell'illecito
art.379 c.p. (favoreggiamento)
Richiamata dalla difesa per sostenere una qualificazione meno grave; la Corte distingue favoreggiamento e ricettazione in base al diverso elemento psicologico (assenza/presenza di dolo di trarre profitto)
art.530 c.p. (estorsione)
Reato di cui è stata ritenuta la sussistenza nei confronti dei partecipanti; la dinamica dell'estorsione è utilizzata per dimostrare l'esistenza della finalità di profitto collegata alla ricettazione
art.99 c.p. (recidiva)
La Corte rileva un errore nella valutazione dei precedenti di Alberto, annulla la decisione sul punto e rinvia per nuovo giudizio sulla applicazione della recidiva
art.616 c.p.p.
Richiamato per la condanna alle spese e per la comminazione dell'ammenda nei confronti di Ludovico e Giordano per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del fatto: i motivi che ripropongono versioni alternative dei fatti sono generalmente inammissibili
- Le censure sulla motivazione devono essere formulate con specificità e collegamento al testo della decisione impugnata (art.606 c.p.p., lett. e)); motivi generici o meramente ricostruttivi sono inammissibili
- Non è possibile eludere i limiti di ammissibilità delle censure motivazionali invocando l'art.192 c.p.p.; la giurisprudenza impedisce di ricondurre vizi motivazionali alla lettera c) dell'art.606 per aggirare le regole
- La distinzione tra ricettazione e favoreggiamento si fonda sull'elemento soggettivo: il dolo di trarre profitto distingue la ricettazione dall'atto rivolto esclusivamente a favorire l'autore senza utilità personale
- Questioni non dedotte in appello non possono essere rilanciate in cassazione salvo i casi espressamente consentiti; quindi difese sulla pena o altri profili non sollevati in appello possono essere dichiarate precluse
- La valutazione della recidiva richiede accertamenti documentali puntuali; errori materiali o di apprezzamento sui precedenti possono comportare annullamento e rinvio limitato su quel punto
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