Cassazione Penale, Sentenza n. 356/2024 del 04/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione della legittimità della sanzione disciplinare (esclusione dalle attività ricreative e sportive per 10 giorni) irrogata dal Consiglio di disciplina il 24/06/2019 per un fatto avvenuto l'8/06/2019. Il nodo del contendere era il rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 tra la contestazione dell'addebito (avvenuta il 13/06/2019) e la convocazione del Consiglio di disciplina (tenutosi il 24/06/2019). Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto il termine perentorio e aveva accolto il reclamo del detenuto; il Ministero ha impugnato in Cassazione sostenendo che il procedimento si era svolto correttamente perché il termine scaduto in domenica (23/06/2019) si proroga al successivo giorno non festivo (24/06/2019) e perché eventuali vizi relativi al termine dovevano essere eccepiti in udienza dinanzi al Consiglio di disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondato il motivo: 1) il decorso del termine di dieci giorni previsto dall'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 va computato con applicazione dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., per cui la scadenza cadente di domenica si proroga al primo giorno non festivo successivo (quindi l'udienza del 24/06/2019 era tempestiva); 2) i vizi relativi all'osservanza del termine devono essere eccepiti nella sede disciplinare (udienza del Consiglio) ai sensi del principio di applicazione delle norme sulla nullità processuale (art. 182 c.p.p. e giurisprudenza di legittimità); poiché il detenuto non aveva sollevato alcuna eccezione in udienza né dimostrato il pregiudizio subito, non sussisteva motivo di annullare la sanzione per quel vizio. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, disponendo la comunicazione al Tribunale di sorveglianza di Bologna ai sensi dell'art. 107 ord. pen.
Norme richiamate
art. 81 d.P.R. n. 230/2000
"quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2"
Il termine di dieci giorni è finalizzato a garantire l'adeguata difesa del detenuto e la ragionevole durata del procedimento; tuttavia la sua violazione non produce automaticamente una nullità assoluta: i vizi relativi alla tempestività devono essere eccepiti nei modi e termini propri delle nullità processuali rilevabili (art. 182 c.p.p.)
art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
"il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo"
La regola si applica anche al termine di dieci giorni previsto dall'art. 81 d.P.R. n. 230/2000: se la scadenza cade in giorno festivo (es. domenica) il termine si proroga al primo giorno non festivo seguente, rendendo tempestiva la convocazione tenutasi in tale giorno
art. 182 cod. proc. pen. (commi 2 e 3)
Le norme sulle nullità processuali si applicano anche al procedimento disciplinare: le nullità devono essere eccepite nei termini e nelle forme previsti; in particolare i vizi che incidono sulle prerogative difensive devono essere sollevati tempestivamente (in udienza) a pena di decadenza
art. 107 ord. pen.
Norma citata per l'obbligo di comunicare la pronuncia al Tribunale di sorveglianza competente
art. 152, 155 cod. proc. civ. e art. 173 cod. proc. pen. (richiamati)
Norme richiamate dalle parti in punto computo e sospensione dei termini; la Corte ha però fatto riferimento specifico all'art. 172 c.p.p. per la proroga del termine in caso di festività
Massime di principio
- Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 mira sia a consentire adeguata difesa sia a garantire la celerità del procedimento disciplinare; la sua violazione non comporta automaticamente nullità assoluta
- Se la scadenza del termine cade in giorno festivo (es. domenica), si applica l'art. 172, comma 3, c.p.p. e il termine si proroga automaticamente al primo giorno non festivo successivo
- I vizi relativi alla tempestività del procedimento disciplinare devono essere eccepiti davanti al Consiglio di disciplina nell'udienza di convocazione, a pena di decadenza (applicazione delle norme sulla nullità processuale, art. 182 c.p.p.)
- Se il detenuto non prospetta in udienza quale pregiudizio abbia subito per la ridotta disponibilità di tempo per la difesa, l'assenza di eccezioni in sede disciplinare tende a far ritenere che il diritto di difesa non sia stato effettivamente compromesso
- In casi analoghi occorre sempre verificare il giorno di scadenza materiale dei termini e l'eventuale applicabilità delle norme generali sul computo dei termini prima di dedurre una nullità assoluta
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