Cassazione Penale, Sentenza n. 354/2024 del 04/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Napoli per reati di ricettazione (art.648 c.p.) e estorsione (art.629 c.p.). Le censure principali erano: insufficiente e generica identificazione degli imputati (uso di nomignoli e intercettazioni), carenza probatoria e travisamento dei fatti, vizio di motivazione, dedotta prescrizione dei reati (contestando il calcolo e l'effetto della recidiva ex art.99 c.p.), erronea applicazione della recidiva reiterata e relativo incremento prescrizionale, vizio nel calcolo della pena (art.133 c.p.) e, per De Rosa, nullità della citazione a giudizio e richiesta di riqualificazione in tentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: i motivi di ricorso erano redatti in modo concettualmente difettoso, spesso confondendo vizi di diritto e vizi di motivazione senza espressa qualificazione ai sensi dell'art.606 c.p.p. (lett. b ed e), proponendo in realtà censure di merito non consentite in sede di legittimità. In particolare: le contestazioni di insufficiente identificazione erano infondate o già adeguatamente affrontate in entrambi i gradi (intercettazioni e ammissioni); le questioni di prescrizione erano state o non devolute all'appello (quindi inammissibili) o fondate su errata interpretazione della normativa (la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva anche ai fini prescrizionali); le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva erano manifestamente infondate; le eccezioni processuali tardive (es. nullità della citazione sollevata solo in Cassazione) non erano assistite da concreto pregiudizio e quindi non hanno impedito la sanatoria; alcune questioni non erano state sollevate in appello e pertanto non consentite in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa, a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b ed e)
La Corte ha richiamato la necessità di specificare la natura del vizio (di diritto o motivazionale) per i motivi in Cassazione; l'uso generico delle lettere b ed e per confondere vizi di merito e di motivazione rende il ricorso inammissibile
art. 629 c.p.
Riguarda il reato di estorsione: la Corte ha ritenuto che le emergenze intercettive, unite ad ammissioni, fossero sufficienti a fondare la responsabilità per estorsione
art. 648 c.p.
Riguarda la ricettazione: la Corte ha ritenuto che per taluni capi la prova era adeguata e che l'assoluzione in primo grado per talune fattispecie non risultava contraddittoria rispetto alle condanne per altri fatti
art. 99 c.p. (recidiva, comma 4)
La recidiva reiterata è stata considerata applicabile; la Corte ha confermato la prassi interpretativa per cui la recidiva incide anche sul calcolo della prescrizione così come applicato dalla Corte d'appello
art. 157 c.p.
Richiamato in rapporto alla determinazione del termine prescrizionale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione combinata con l'art.161 c.p. e l'inclusione della recidiva nel calcolo, contrastando orientamenti alternativi
art. 161 c.p.
Rilevante per la proroga del termine di prescrizione in presenza di eventi interruttivi; la Corte ha ritenuto legittima l'interpretazione che consente l'incidenza della recidiva anche ai fini della proroga
art. 133 c.p.
Riguarda il trattamento della pena; la Corte ha ritenuto motivate le scelte del giudice di merito in ordine alla determinazione della pena e all'eventuale scostamento dal minimo
art. 581 c.p.p. (comma 1, lett. b)
Richiama l'obbligo di indicare 'i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto' nel ricorso, a sostegno della tesi della Corte sull'inammissibilità per genericità
art. 609 c.p.p. (comma 2) e art. 606 c.p.p. (comma 3)
Richiamati per il principio che questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in Cassazione, salvo eccezioni tassative
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte ha altresì applicato la condanna alla cassa delle ammende per colpa
D.L. 137/2020 art. 23 comma 8 (contraddittorio scritto)
Richiamato come disciplina procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto
art. 179 e art. 184 c.p.p.
Richiamati nella discussione sulla nullità della notificazione e sulla possibilità di sanatoria ove sia dimostrata effettiva conoscenza e assenza di pregiudizio effettivo per l'imputato
Massime di principio
- In Cassazione è necessario formulare i motivi distintamente e con precisione: non confondere vizi di diritto con ricostruzioni alternative di merito (art.606 c.p.p.).
- Le censure che sostanzialmente chiedono la rivalutazione delle prove o propongono una diversa ricostruzione dei fatti sono, di regola, inammissibili; il ricorso di legittimità tutela la correttezza formale e la motivazione specifica, non il merito.
- Questioni non sollevate nel grado di appello non possono essere dedotte in Cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello per impossibilità, perciò è cruciale devolvere correttamente tutte le questioni nel gravame.
- Le doglianze sulla prescrizione richiedono calcoli puntuali e l'indicazione dei periodi di sospensione/interruzione: formulazioni generiche o tardive sono facilmente inammissibili o manifestamente infondate.
- La nullità della notificazione o della citazione è rilevante solo se idonea a provocare un concreto pregiudizio alla difesa; la conoscenza effettiva del processo e la partecipazione dell'imputato possono sanare formalità difettose.
- L'applicazione della recidiva può influenzare sia la determinazione della pena che il calcolo della prescrizione; tuttavia, chi contesta tale applicazione deve articolare argomentazioni giuridiche specifiche e non meramente assertive.
- Per ottenere l'annullamento o la revisione di una pena è necessario contestare la motivazione del giudice di merito entro i limiti previsti (es. mancanza di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà), fornendo riferimenti di diritto chiari e puntuali.
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