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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 354/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Napoli per reati di ricettazione (art.648 c.p.) e estorsione (art.629 c.p.). Le censure principali erano: insufficiente e generica identificazione degli imputati (uso di nomignoli e intercettazioni), carenza probatoria e travisamento dei fatti, vizio di motivazione, dedotta prescrizione dei reati (contestando il calcolo e l'effetto della recidiva ex art.99 c.p.), erronea applicazione della recidiva reiterata e relativo incremento prescrizionale, vizio nel calcolo della pena (art.133 c.p.) e, per De Rosa, nullità della citazione a giudizio e richiesta di riqualificazione in tentativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: i motivi di ricorso erano redatti in modo concettualmente difettoso, spesso confondendo vizi di diritto e vizi di motivazione senza espressa qualificazione ai sensi dell'art.606 c.p.p. (lett. b ed e), proponendo in realtà censure di merito non consentite in sede di legittimità. In particolare: le contestazioni di insufficiente identificazione erano infondate o già adeguatamente affrontate in entrambi i gradi (intercettazioni e ammissioni); le questioni di prescrizione erano state o non devolute all'appello (quindi inammissibili) o fondate su errata interpretazione della normativa (la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva anche ai fini prescrizionali); le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva erano manifestamente infondate; le eccezioni processuali tardive (es. nullità della citazione sollevata solo in Cassazione) non erano assistite da concreto pregiudizio e quindi non hanno impedito la sanatoria; alcune questioni non erano state sollevate in appello e pertanto non consentite in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa, a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b ed e)

    La Corte ha richiamato la necessità di specificare la natura del vizio (di diritto o motivazionale) per i motivi in Cassazione; l'uso generico delle lettere b ed e per confondere vizi di merito e di motivazione rende il ricorso inammissibile

  • art. 629 c.p.

    Riguarda il reato di estorsione: la Corte ha ritenuto che le emergenze intercettive, unite ad ammissioni, fossero sufficienti a fondare la responsabilità per estorsione

  • art. 648 c.p.

    Riguarda la ricettazione: la Corte ha ritenuto che per taluni capi la prova era adeguata e che l'assoluzione in primo grado per talune fattispecie non risultava contraddittoria rispetto alle condanne per altri fatti

  • art. 99 c.p. (recidiva, comma 4)

    La recidiva reiterata è stata considerata applicabile; la Corte ha confermato la prassi interpretativa per cui la recidiva incide anche sul calcolo della prescrizione così come applicato dalla Corte d'appello

  • art. 157 c.p.

    Richiamato in rapporto alla determinazione del termine prescrizionale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione combinata con l'art.161 c.p. e l'inclusione della recidiva nel calcolo, contrastando orientamenti alternativi

  • art. 161 c.p.

    Rilevante per la proroga del termine di prescrizione in presenza di eventi interruttivi; la Corte ha ritenuto legittima l'interpretazione che consente l'incidenza della recidiva anche ai fini della proroga

  • art. 133 c.p.

    Riguarda il trattamento della pena; la Corte ha ritenuto motivate le scelte del giudice di merito in ordine alla determinazione della pena e all'eventuale scostamento dal minimo

  • art. 581 c.p.p. (comma 1, lett. b)

    Richiama l'obbligo di indicare 'i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto' nel ricorso, a sostegno della tesi della Corte sull'inammissibilità per genericità

  • art. 609 c.p.p. (comma 2) e art. 606 c.p.p. (comma 3)

    Richiamati per il principio che questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in Cassazione, salvo eccezioni tassative

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte ha altresì applicato la condanna alla cassa delle ammende per colpa

  • D.L. 137/2020 art. 23 comma 8 (contraddittorio scritto)

    Richiamato come disciplina procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto

  • art. 179 e art. 184 c.p.p.

    Richiamati nella discussione sulla nullità della notificazione e sulla possibilità di sanatoria ove sia dimostrata effettiva conoscenza e assenza di pregiudizio effettivo per l'imputato

Massime di principio

  • In Cassazione è necessario formulare i motivi distintamente e con precisione: non confondere vizi di diritto con ricostruzioni alternative di merito (art.606 c.p.p.).
  • Le censure che sostanzialmente chiedono la rivalutazione delle prove o propongono una diversa ricostruzione dei fatti sono, di regola, inammissibili; il ricorso di legittimità tutela la correttezza formale e la motivazione specifica, non il merito.
  • Questioni non sollevate nel grado di appello non possono essere dedotte in Cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello per impossibilità, perciò è cruciale devolvere correttamente tutte le questioni nel gravame.
  • Le doglianze sulla prescrizione richiedono calcoli puntuali e l'indicazione dei periodi di sospensione/interruzione: formulazioni generiche o tardive sono facilmente inammissibili o manifestamente infondate.
  • La nullità della notificazione o della citazione è rilevante solo se idonea a provocare un concreto pregiudizio alla difesa; la conoscenza effettiva del processo e la partecipazione dell'imputato possono sanare formalità difettose.
  • L'applicazione della recidiva può influenzare sia la determinazione della pena che il calcolo della prescrizione; tuttavia, chi contesta tale applicazione deve articolare argomentazioni giuridiche specifiche e non meramente assertive.
  • Per ottenere l'annullamento o la revisione di una pena è necessario contestare la motivazione del giudice di merito entro i limiti previsti (es. mancanza di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà), fornendo riferimenti di diritto chiari e puntuali.

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