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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08801/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da due verbali di accertamento per superamento dei limiti di velocità rilevati dalla Polizia stradale su un raccordo autostradale mediante apparecchiatura mobile Telelaser collocata fuori dalla sede stradale. L'interessata proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, l'assenza di visibilità della postazione, l'insufficienza o mancanza della presegnalazione, la mancanza di certificati di taratura e omologazione dell'apparecchio, l'assenza di contestazione immediata e l'inaffidabilità della documentazione fotografica. Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione e annullava i verbali. In appello il Tribunale riformava la decisione, respingendo le eccezioni preliminari e ritenendo legittima la postazione e la motivazione di primo grado. La ricorrente per cassazione articolava formalmente un unico motivo ma in realtà sei censure: a) violazione delle norme tecniche e della disciplina sull'autovelox per mancata prova della taratura, dell'omologazione e delle verifiche funzionali; b) violazione dell'art. 329 c.p.c. per asserita acquiescenza della Prefettura; c) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa pronuncia sulla disponibilità del diritto sostanziale da parte del difensore erariale; d) violazione dell'art. 7, comma 10, d.lgs. 150/2011 per erronea valutazione della motivazione del primo giudice; e) violazione dell'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. e della normativa attuativa sulla segnalazione della postazione, con rilievo dell'applicazione di disciplina ritenuta superata e di un asserito difetto di autorizzazione prefettizia ai cartelli fissi; f) violazione della disciplina codicistica e regolamentare sulla segnaletica e omesso esame dei fotogrammi notturni, assumendo la scarsa visibilità della postazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo decisiva e non esaminata dalla sentenza impugnata la questione della taratura e dell'omologazione periodica dell'apparecchiatura di rilevazione, che incide sull'idoneità della fonte di prova e sulla prova che l'Amministrazione deve fornire in caso di contestazione. Ha invece respinto il secondo motivo sull'acquiescenza della Prefettura, ha dichiarato assorbito il terzo e inammissibili il quarto, il quinto e il sesto. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per le spese di tutti i gradi, incluso il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato per censurare la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale nella sentenza impugnata

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato per dedurre un vizio processuale, in particolare l'omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    viene richiamato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

  • art. 329 c.p.c.

    l'archiviazione in autotutela dei verbali presupposti non è stata considerata acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado

  • art. 112 c.p.c.

    invocato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 132 c.p.c.

    invocato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della decisione

  • art. 7, comma 10, d.lgs. 150/2011

    la censura della ricorrente riguardava la pretesa insufficienza della prova della responsabilità nell'opposizione a sanzione amministrativa

  • art. 142, comma 6-bis, d.lgs. 285/1992

    norma posta a base della disciplina delle postazioni di controllo della velocità e della relativa segnalazione

  • artt. 38, 39 e 40 d.lgs. 285/1992

    richiamati dalla ricorrente per contestare la disciplina della segnaletica stradale applicata alla postazione

  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    richiamato come regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada in tema di segnaletica

  • D.M. Trasporti 15 agosto 2007

    richiamato dalla ricorrente come normativa ritenuta superata

  • D.M. Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017

    ritenuto dalla ricorrente normativa applicabile ratione temporis in sostituzione della disciplina precedente

  • Direttiva Ministro dell'Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017

    richiamata a supporto della doglianza sulla disciplina delle postazioni di controllo

  • Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017

    richiamata a supporto della doglianza sulla disciplina delle postazioni di controllo

  • art. 126 bis, comma 2, C.d.S.

    richiamato nei verbali successivi relativi alla mancata comunicazione dei dati del conducente

  • Corte cost. n. 113/2015

    richiamata per il principio della necessaria taratura e verifica periodica delle apparecchiature di misurazione della velocità

  • Cass. n. 11776/2020

    richiamata per l'onere dell'Amministrazione di provare omologazione iniziale e taratura periodica in caso di contestazione

  • Cass. n. 32369/2018

    richiamata per l'onere probatorio sull'omologazione e sulla taratura degli strumenti

  • Cass. n. 21327/2022

    richiamata per il principio secondo cui non è necessario che il verbale menzioni specificamente il certificato di taratura, potendo la prova essere fornita altrimenti

  • Cass. n. 3538/2021

    richiamata per il medesimo principio sulla prova della taratura

  • Cass. n. 10463/2020

    richiamata per il medesimo principio sulla prova della taratura

  • Cass. n. 22499/2018

    richiamata per il medesimo principio sulla prova della taratura

  • Cass. n. 427/2025

    richiamata per l'affermazione che, una volta provata la regolare funzionalità della fonte di prova, grava sull'opponente la prova del malfunzionamento

  • Cass. n. 5527/2018

    richiamata per il medesimo principio sull'onere di dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio

  • Cass. n. 14040/2007

    richiamata per il medesimo principio sull'onere di dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio

  • Cass. n. 15324/2006

    richiamata per il medesimo principio sull'onere di dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio

  • Cass. n. 9441/2001

    richiamata per il medesimo principio sull'onere di dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio

  • Cass. n. 8515/2001

    richiamata per il medesimo principio sull'onere di dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a sanzioni amministrative per eccesso di velocità rilevato con autovelox o strumenti analoghi, la regolare taratura e la preventiva omologazione dell'apparecchiatura costituiscono profili decisivi dell'idoneità della fonte di prova e devono essere provati dall'Amministrazione quando il sanzionato li contesti.
  • La prova della taratura e dell'omologazione non deve necessariamente risultare dal verbale di contestazione, potendo essere fornita con altri documenti o elementi istruttori.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia assolto l'onere di provare la regolarità tecnica dello strumento, incombe sull'opponente dimostrare l'eventuale malfunzionamento concreto dell'apparecchio.
  • L'archiviazione in autotutela di sanzioni consequenziali, resa priva di base dai verbali presupposti annullati, non integra di per sé acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o della visibilità della postazione di rilevamento quando il giudice di merito abbia già esaminato la questione con motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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