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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15577/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, per la cessione di cocaina del peso di 0,23 grammi con principio attivo al 50%, con pena di sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro e del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che la cessione era di modesta entità e avvenuta per un corrispettivo di 20 euro; dall'altro, violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando un discostamento dal minimo edittale motivato in modo solo apparente, fondato sui precedenti penali e asseritamente lesivo del ne bis in idem sostanziale, anche perché la recidiva era già stata riconosciuta e applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale nel negare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., richiamando il principio secondo cui essa è astrattamente applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti, ma nel caso concreto il lucro non era di speciale tenuità alla luce dell'offensività della condotta, della stabile dedizione dell'imputato allo spaccio, dei numerosi precedenti specifici e del contesto di una piazza di spaccio in zona universitaria. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio, perché meramente ripropositivo di censure già esaminate e disattese con motivazione logica e coerente, che aveva valorizzato i gravi precedenti, l'assenza di resipiscenza e la professionalità e stabilità dell'attività di spaccio. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per la cessione di sostanza stupefacente; la condotta contestata integra una cessione di cocaina valutata come attività di spaccio non di lieve impatto ai fini della motivazione sulle circostanze attenuanti e sulla pena

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante del lucro o del danno di speciale tenuità; è applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti, ma richiede che il lucro o il danno siano concretamente di speciale tenuità, requisito escluso nel caso concreto

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione di merito che aveva motivato il trattamento sanzionatorio sulla base di precedenti, abitualità e mancanza di resipiscenza

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado e confermate in appello in equivalenza con l'aggravante contestata

  • art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990

    richiamato come parametro giurisprudenziale di confronto per affermare che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è astrattamente applicabile anche alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti

  • art. 625 c.p.p.

    il testo riporta 'art. 133 cod. proc. pen.' ma il riferimento sostanziale è al codice penale; non è stato valorizzato come norma decisiva nel ragionamento

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'attenuante del lucro o del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. è astrattamente applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti, compresa la fattispecie di lieve entità, ma il giudice può escluderla quando il lucro non sia concretamente di speciale tenuità o quando la condotta si inserisca in un'attività di spaccio abituale e offensiva.
  • Ai fini della valutazione della speciale tenuità del lucro non rileva solo il quantum del corrispettivo, ma anche il contesto offensivo della condotta, la professionalità dell'attività illecita, i precedenti specifici e la stabilità della dedizione allo spaccio.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga una motivazione логica, coerente e specifica sul punto contestato.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha indicato criteri non manifestamente illogici, quali precedenti penali, assenza di resipiscenza, abitualità e professionalità della condotta, e non emerge una violazione di legge o una motivazione apparente.
  • La deduzione del ne bis in idem sostanziale non è accolta quando la censura si risolva, in concreto, in una critica alla valutazione dei precedenti penali già utilizzati dal giudice per la commisurazione della pena o per la personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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