Cassazione Civile, Ordinanza n. 05078/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di una società proprietaria di un edificio, di una terrazza in luogo di una precedente copertura a falda inclinata, con conseguente modifica della sagoma e sopraelevazione del manufatto. La società vicina ha chiesto in giudizio il ripristino dello stato dei luoghi, assumendo la violazione delle distanze legali, in particolare dell'art. 9 del d.m. 1444/1968 e, in subordine, dell'art. 873 c.c. Il Tribunale ha ordinato la demolizione parziale della terrazza per la parte eccedente le preesistenti falde del tetto; la Corte d'appello ha respinto l'appello della società autrice dell'opera. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza d'appello per la ricezione di due versioni diverse della decisione, una delle quali priva di sottoscrizione e contenente dispositivi contrastanti; violazione degli artt. 323 e 352 c.p.c. per asserita impossibilità di modificare la decisione dopo la prima comunicazione; vizio motivazionale per il contrasto irriducibile tra le due versioni; ultra petizione, sostenendo che la domanda attorea mirasse solo alla riduzione in pristino e non alla demolizione della terrazza; violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 101 c.p.c. per il mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta necessaria per chiarire se l'intervento fosse ristrutturazione o nuova costruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che il primo invio della cancelleria non integrasse una sentenza, ma un mero documento privo di sottoscrizione, inviato per errore; solo la seconda comunicazione conteneva la sentenza definitiva, firmata dal Presidente-estensore, sicché non vi era alcuna nullità né contrasto tra due decisioni esistenti. Ha poi escluso il vizio di ultra petizione, osservando che la domanda originaria della parte resistente aveva sostanzialmente richiesto il ripristino delle distanze e la riduzione della terrazza a copertura conforme, sicché la demolizione parziale disposta dal giudice rientrava nel contenuto della pretesa. Infine ha confermato che la mancata rinnovazione della CTU non è censurabile, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito; nel caso concreto la Corte d'appello aveva comunque già ritenuto, sulla base delle risultanze tecniche, che l'intervento dovesse qualificarsi come nuova costruzione soggetta all'art. 9 del d.m. 1444/1968. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza; la Corte non ha ravvisato alcuna nullità, escludendo che il primo invio costituisse una sentenza esistente.
Richiamato per affermare che la sentenza mancante di sottoscrizione è giuridicamente inesistente e non semplicemente nulla; pertanto il primo documento ricevuto non valeva come decisione.
La Corte ha escluso che la corte d'appello fosse priva di legittimazione a sostituire il precedente invio errato, poiché il primo documento non era una sentenza valida.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché non vi era una decisione già perfezionata da modificare.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha rilevato che il vizio motivazionale così formulato non era più prospettabile nei termini tradizionali dopo la riforma del 2012.
Richiamato per denunciare ultra petizione; la Corte ha escluso lo sconfinamento oltre i limiti della domanda.
La Corte ha chiarito che non vi è ultrapetizione quando il giudice attribuisce un bene compreso nella pretesa sostanziale azionata.
Richiamato insieme agli artt. 99 e 112 c.p.c. per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto rispettato tale principio.
art. 24 Cost.
Invocato per lamentare la mancata nuova CTU; la Corte ha escluso lesioni del diritto di difesa, trattandosi di scelta discrezionale del giudice.
art. 111 Cost.
Invocato insieme all'art. 24 Cost.; la Corte non ha ravvisato violazione del giusto processo nella mancata rinnovazione della consulenza.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte ha ritenuto che il mancato rinnovo della CTU non integrasse violazione del contraddittorio.
art. 9 d.m. 1444/1968
La Corte ha confermato che l'intervento edilizio, qualificato come nuova costruzione/sopraelevazione, era soggetto al rispetto delle distanze previste dalla norma.
Citato dalla parte attrice in via subordinata quale ulteriore parametro delle distanze legali; non è stato oggetto di autonoma affermazione decisoria nel dispositivo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Una sentenza priva di sottoscrizione del giudice non integra una decisione giuridicamente esistente; un invio di cancelleria contenente un mero modello o bozza non è idoneo a far nascere un provvedimento impugnabile.
- Il vizio di ultra o extra petizione sussiste solo quando il giudice alteri petitum o causa petendi o attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto; non ricorre se il provvedimento rientra nel contenuto sostanziale della domanda proposta.
- In tema di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali, l'ordine di demolizione parziale può essere legittimo se costituisce attuazione della domanda di arretramento o di ripristino formulata dall'attore.
- La decisione sulla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito; il diniego non è censurabile in cassazione solo perché la parte lo aveva richiesto, quando la motivazione complessiva mostra che l'indagine è stata ritenuta superflua o irrilevante.
- Se il giudice di merito, sulla base delle risultanze tecniche già acquisite, qualifica l'intervento edilizio come nuova costruzione, la censura sulla mancata nuova CTU non può essere accolta ove la valutazione risulti logicamente e giuridicamente coerente.
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