Cassazione Civile, Ordinanza n. 29615/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione irrogata per l’esercizio, in acque del territorio comunale di Venezia, di un servizio di trasporto pubblico di persone non di linea mediante natante, ritenuto privo di autorizzazione. La sanzione era stata applicata al conducente del motoscafo, alla società armatrice e alla società proprietaria del natante, con confisca dell’imbarcazione. I ricorrenti sostenevano: che il controllo e la contestazione del Comune di Venezia sarebbero stati illegittimi perché l’autorizzazione era stata rilasciata dal Comune di Mira; che la licenza non fosse scaduta ma solo in fase di revisione/vidimazione annuale; che le difformità tra le caratteristiche del natante e quelle indicate nel titolo non incidessero sulla validità dell’autorizzazione; che la confisca fosse illegittima nei confronti del proprietario estraneo alla violazione; e che la disciplina applicata, interpretata come limitativa dell’accesso al mercato veneziano per autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, fosse discriminatoria e contraria al diritto dell’Unione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e in parte inammissibile e in parte infondato il terzo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo e anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha confermato che, al momento dell’accertamento, il servizio era svolto senza autorizzazione valida, perché il titolo doveva essere rinnovato e non era sufficiente la sola vidimazione annuale; ha inoltre confermato la legittimità del controllo del Comune di Venezia sui natanti circolanti nel proprio territorio e la legittimità della confisca obbligatoria del mezzo in caso di esercizio abusivo del servizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte valuta i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma esclude che le censure colgano la ratio decidendi o siano idonee a sovvertire gli accertamenti di merito.
art. 5, comma 5, l. reg. Veneto n. 63 del 1993
Norma posta a base della sanzione per esercizio del servizio di trasporto non di linea in assenza di autorizzazione.
art. 43, comma 1, lett. a), l. reg. Veneto n. 63 del 1993
Prevede la sanzione per esercizio abusivo del servizio, ossia in totale assenza di titolo autorizzativo.
art. 44, l. reg. Veneto n. 63 del 1993
Prevede la confisca obbligatoria del natante quando la violazione consiste nell’esercizio del servizio senza autorizzazione.
art. 5, comma 4, l. reg. Veneto n. 63 del 1993
Definisce il servizio di noleggio con conducente con natante a motore di portata superiore alle venti persone come servizio di 'gran turismo'.
art. 5 e 8, l. 15 gennaio 1992, n. 21
Richiamati dai ricorrenti per contestare la competenza del Comune di Venezia e la disciplina dei titoli abilitativi nel settore NCC.
art. 40, l. reg. Veneto n. 63 del 1993
È richiamato come base normativa delle funzioni di vigilanza e controllo del Comune competente.
art. 39, l. reg. Veneto n. 63 del 1993
Richiama l’applicazione della l. n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle violazioni amministrative.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 6
I destinatari delle sanzioni amministrative accessorie comprendono anche gli obbligati in solido; il proprietario del mezzo risponde se non prova che l’uso sia avvenuto contro la sua volontà.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale presuppone un dubbio interpretativo su una norma dell’Unione; non è dovuto quando il quesito riguarda in realtà il diritto nazionale, i fatti o una questione manifestamente inammissibile/infondato.
artt. 3, 49, 56, 101 e 102 TFUE
Richiamati dai ricorrenti per sostenere il contrasto della disciplina nazionale con la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e le regole di concorrenza, ma la Corte reputa le questioni inammissibili per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
artt. 3, 4, comma 3, e 5 TUE
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della pretesa incompatibilità europea della disciplina, ma non ritenuti decisivi nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma prospetta questioni astratte o comunque non decisive rispetto al motivo decisorio effettivamente adottato.
- In materia di trasporto non di linea su acqua, il controllo sull’esercizio dell’attività nel territorio comunale può essere svolto dall’ente locale competente alla vigilanza sulla navigazione, anche se il titolo autorizzativo è stato rilasciato da altro Comune, non essendo prevista una preclusione al controllo dei titoli rilasciati da amministrazioni diverse.
- La mera vidimazione annuale o revisione formale del titolo non equivale al rinnovo dell’autorizzazione; in mancanza di tempestivo rinnovo, l’esercizio del servizio dopo la scadenza del titolo è abusivo.
- La confisca obbligatoria del mezzo è legittima quando la violazione consista nell’esercizio del servizio in totale assenza di autorizzazione; essa non è invece automaticamente estensibile alle ipotesi di mera difformità dall’autorizzazione o di violazioni accessorie, se la disciplina applicabile distingue espressamente tali fattispecie.
- Il proprietario del mezzo impiegato nella commissione dell’illecito amministrativo può subire la sanzione accessoria se rientra tra gli obbligati in solido e non prova che l’uso del bene sia avvenuto contro la propria volontà.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando il quesito investe in realtà l’interpretazione del diritto nazionale o la ricostruzione dei fatti, oppure quando la questione di diritto dell’Unione è manifestamente irrilevante o priva di dubbio ragionevole.
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