Cassazione Penale, Sentenza n. 17101/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del Tribunale di Rimini del 28/08/2004 (pena: 2 anni e 2.200 euro di multa per violazione art. 73 d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione ex art. 168, comma 4 cod. pen., ritenendo l'esistenza di cause ostative (art. 164, comma 4) perché la pena, cumulata con una precedente condanna del 27/01/2003 (4 mesi di reclusione), superava i limiti dell'art. 163. Il ricorrente ha denunciato, tra gli altri motivi, vizio di motivazione per carenza di dati nel provvedimento, violazione di legge per errata valutazione del limite massimo sospendibile (sosteneva che entrambe le condanne si riferivano a fatti commessi da persona infravventunenne e quindi il limite era 2 anni e 6 mesi), incompetenza del giudice dell'esecuzione, violazione del principio del giudicato, estinzione della pena e prescrizione/estinzione ex art. 172 cod. pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli. Ha escluso le altre censure per assorbimento e ha accolto il secondo motivo: il reato del 28/08/2004 è stato commesso quando il ricorrente era sotto i 21 anni, per cui si applica l'art. 163, comma 3 (limite massimo sospendibile 2 anni e 6 mesi). Di conseguenza il presupposto della revoca (superamento dei limiti di cui all'art. 163 per effetto della cumulazione con la precedente condanna) non sussisteva e l'ordinanza di revoca doveva essere annullata. La Corte ha inoltre precisato che la competenza del Tribunale di Napoli come giudice dell'esecuzione risultava comunque radicata ex art. 665, comma 4 c.p.p. a seguito di altra sentenza intervenuta successivamente.
Norme richiamate
"se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi"
La Corte ha applicato questa norma ritenendo che, poiché il reato del 28/08/2004 è stato commesso quando il ricorrente era ancora minorenne rispetto ai 21 anni, il limite massimo sospendibile è di 2 anni e 6 mesi; pertanto la cumulazione delle pene va valutata rispetto a questo limite e non giustificava la revoca.
Norma richiamata dal giudice dell'esecuzione quale base per la revoca della sospensione condizionale; la Corte ha però ritenuto che l'accertamento dei presupposti materiali per la revoca (soprattutto il superamento del limite previsto dall'art. 163) fosse errato, vanificando l'applicazione di art. 168 nel caso concreto.
Richiamato nel provvedimento impugnato come causa ostativa alla concessione della sospensione; la Corte ha implicitamente ritenuto che l'accertamento della sussistenza di tale causa (anche in combinazione con la precedente condanna) fosse viziato perché non correttamente valutato alla luce del limite previsto dall'art. 163 per gli infravventunenni.
art. 665, comma 4 cod. proc. pen.
Utilizzato per affermare la competenza del Tribunale di Napoli come giudice dell'esecuzione: la Corte ha ritenuto che la competenza fosse radicata da ulteriore sentenza di condanna del Tribunale di Napoli intervenuta nelle more.
art. 73 d.P.R. 9/10/1990, n. 309
Norma che definisce il reato per cui è stata irrogata la condanna (detenzione/traffico di stupefacenti); citata come fatto storico-giudiziario ma non oggetto di interpretazione della Corte nella decisione impugnata.
Richiamato dal ricorrente in linea difensiva (estinzione della pena per decorso del termine): il motivo è stato menzionato ma assorbito dagli altri e non è stato decisamente esaminato nella motivazione principale della Corte.
Massime di principio
- Quando il reato è stato commesso da persona di età superiore a 18 ma inferiore a 21 anni, il limite massimo della pena suscettibile di sospensione è di 2 anni e 6 mesi (art. 163, comma 3) e la verifica del superamento di tale limite in caso di cumulazione deve tener conto di questa soglia specifica.
- La revoca della sospensione condizionale ex art. 168 cod. pen. richiede un corretto e documentato accertamento dei presupposti materiali (tra cui la verifica delle pene complessive ai fini del limite previsto dalla norma): un errore in tale computo può determinare l'annullamento del provvedimento di revoca.
- La competenza del giudice dell'esecuzione può essere stabilita anche da successivi atti o sentenze richiamati nel provvedimento (es. art. 665 c.p.p.); tuttavia l'assenza di incompetenza non supplisce a vizi sostanziali nell'applicazione delle norme sostanziali sulla sospensione.
- In impugnazioni contro la revoca della sospensione è essenziale che il provvedimento indichi chiaramente le condanne prese a base del calcolo cumulativo e i criteri applicati: mancanze formali o omissioni possono costituire motivo di censura.
- Questioni relative al giudicato o all'estinzione della pena per decorso dei termini (art. 172) possono essere sollevate, ma il giudice d'appello annullerà il provvedimento di revoca quando il vizio più pregnante è l'errata applicazione del limite di sospendibilità previsto dalla legge.
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