Sentenza del 21/06/2016 n. 12765 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente contro il venir meno della definizione agevolata prevista dall’art. 9-bis della L. n. 289/2002. Il contribuente aveva effettuato i versamenti previsti, ma l’ultima rata era stata pagata con due giorni di ritardo. Con un unico motivo, l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 9-bis, sostenendo che il beneficio richiede il pagamento integrale e tempestivo degli importi dovuti. La controversia riguardava IVA e imposte dirette.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario del contribuente. Per l’IVA, l’art. 9-bis è stato disapplicato perché incompatibile con il diritto UE nella parte in cui comporta la rinuncia alle sanzioni per omesso o tardivo pagamento; la disapplicazione doveva essere rilevata anche d’ufficio in Cassazione. Per le imposte dirette, la definizione agevolata non si perfeziona senza pagamento integrale e tempestivo: il ritardo di due giorni nell’ultima rata impediva quindi di conservare il beneficio. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.200 euro, oltre spese prenotate a debito ed eventuali accessori; le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfezioni solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l'assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della citata Legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale
Per il condono clemenziale dell’art. 9-bis, il beneficio si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo secondo le scadenze previste. Le disposizioni di altri condoni che salvaguardano il beneficio anche in caso di pagamento non integrale non sono applicabili per analogia.
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, artt. 2 e 22
Secondo tale decisione, invero, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della predetta sesta direttiva del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA, per avere previsto, con la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto
Il diritto UE in materia di IVA impedisce misure nazionali che comportino una rinuncia generale o indiscriminata all’accertamento o alla riscossione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni. Per questo, nella controversia, l’art. 9-bis va disapplicato nella parte in cui consente di evitare le sanzioni connesse al tardivo o omesso versamento dell’IVA.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione è la base processuale del motivo di ricorso per cassazione con cui l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis della L. n. 289/2002.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può, dopo aver cassato la sentenza impugnata, decidere la causa nel merito. La Corte ha applicato questa regola respingendo direttamente il ricorso originario del contribuente.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata subordina il beneficio al pagamento entro termini e modalità specifici, il versamento tardivo anche di una sola rata può impedire il perfezionamento del condono, se la norma non prevede espressamente che il beneficio resti valido nonostante l’inadempimento.
- Le regole di altri condoni che consentono di conservare il beneficio senza pagamento integrale non si estendono automaticamente a una diversa misura agevolativa: occorre considerare la specifica disciplina e la diversa natura del condono.
- Per l’IVA, una misura nazionale che rinunci alle sanzioni dovute per omissioni o ritardi di pagamento può essere incompatibile con gli obblighi europei di effettiva riscossione e tutela del sistema comune dell’imposta; il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile.
- Il giudice nazionale può e deve rilevare d’ufficio il contrasto con il diritto UE anche in Cassazione, senza che le preclusioni processuali nazionali impediscano l’applicazione della norma europea.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12754 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12756 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12757 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12761 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12762 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12764 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →