Cassazione Civile, Ordinanza n. 33855/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un socio di una s.n.c., in qualità di fideiussore insieme ad altri tre soci, aveva prestato nel 2013 garanzia personale a favore di una società cooperativa per un'esposizione fino a 300 mila euro. Nel 2014 interveniva una nuova scrittura, con la quale la società debitrice riconosceva un debito superiore a 450 mila euro e venivano versate somme da due dei garanti, con esplicita indicazione della loro liberazione dai precedenti obblighi di garanzia e con la loro uscita dalla compagine sociale. Il ricorrente sosteneva che tale atto integrasse una novazione dell'obbligazione, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, con sostituzione del debitore e cessazione della sua garanzia; censurava quindi la sentenza d'appello per violazione degli artt. 1230, 1362 e 1363 c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato il mancato richiamo alla scrittura del 2013, l'aumento e la diversità degli importi e la modifica dei soggetti obbligati, oltre al comportamento complessivo delle parti. La società resistente replicava che la clausola della scrittura del 2014 liberava espressamente solo due fideiussori e non il ricorrente, sicché non vi era un inequivoco animus novandi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato innanzitutto l'aspecificità della censura, perché il ricorrente discuteva delle due scritture senza riprodurne il contenuto essenziale né indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli e nelle produzioni, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata riportava il contenuto della scrittura transattiva del 2014, la quale dichiarava l'impegno fideiussorio definitivamente risolto solo con riferimento a due garanti, e che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la novazione e la liberazione degli altri fideiussori anche alla luce dell'art. 1239, comma 2, c.c. Infine, la Cassazione ha ribadito che, in tema di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale a quella plausibile accolta dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla novazione: per configurarla occorre un inequivoco animus novandi e un aliquid novi; la Corte d'appello ha escluso che tali requisiti emergessero dal testo negoziale.
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri se non per la parte del garante liberato; il richiamo è stato utilizzato per escludere la liberazione automatica degli altri garanti.
Invocato dal ricorrente come criterio ermeneutico; la Corte ribadisce che per contestare l'interpretazione del contratto occorre indicare specificamente il canone violato e il modo della violazione.
Invocato dal ricorrente come criterio ermeneutico sistematico; la Corte lo richiama nel contesto del principio per cui non è consentita la mera contrapposizione di una diversa interpretazione plausibile.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su documenti o atti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione e la produzione nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti del giudizio di merito, la parte deve riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale degli atti rilevanti e indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- La contestazione dell'interpretazione di un contratto non può risolversi nella semplice contrapposizione tra una lettura alternativa e quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- Quando il giudice di merito ha adottato una delle possibili interpretazioni plausibili di un accordo negoziale, la Cassazione non può sostituire la propria lettura se la censura mira solo a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
- La liberazione di un fideiussore o la remissione del debito a favore di uno dei coobbligati non si estende automaticamente agli altri garanti, salvo che risulti espressamente o nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
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