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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38266/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/05/2025 del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta di riesame e confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per i reati di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e artt. 110 c.p.) e per l'aggravante collegata alla vicinanza alla consorteria mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.). La difesa ha proposto tre motivi principali: 1) carenza di gravi indizi e travisamento delle risultanze in relazione all'attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto delle società emittenti le false fatture; 2) insufficiente prova della sussistenza dell'aggravante mafiosa e censura sull'omesso interrogatorio preventivo; 3) assenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione e della attualità del periculum, anche perché le società erano in liquidazione e il ricorrente aveva usato la facoltà di non rispondere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi della difesa, confermando la sussistenza di gravi indizi circa il coinvolgimento del Montalto nello schema di false fatturazioni e la sua qualifica di amministratore di fatto, alla luce di dichiarazioni di terzi (in particolare Giuliani), intercettazioni, operazioni sui conti correnti e altri riscontri. Ha altresì ritenuto provata, ai fini del giudizio cautelare, la rilevanza del contesto collegato alla cosca Bellocco e la conoscenza da parte del ricorrente della caratura mafiosa di Bellocco, con conseguente legittima applicazione dell'aggravante e l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di interrogatorio preventivo, della contestata eccezione per la presenza di causa di esclusione prevista dall'art. 291 c.p.p. Infine la Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e gravità del reato), anche considerando la natura non episodica dell'attività illecita e la possibilità di reiterazione mediante altre società. L'ordinanza impugnata non ha vizio di motivazione idoneo ad annullarla.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato come disposizione relativa al concorso di persone nel reato, applicata per qualificare la partecipazione del ricorrente nel meccanismo delle false fatturazioni.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione del ricorrente allo schema illecito volto a ridurre il carico fiscale dei destinatari mediante fatture fittizie.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata per l'aggravante collegata all'agevolazione della consorteria mafiosa. La Corte ha considerato il contesto investigativo, le relazioni economiche e le modalità operative integrative per ritenere fondata la valutazione dell'aggravante nella fase cautelare.

  • art. 2939 cod. civ.

    Richiamata in tema di individuazione dell'amministratore di fatto: la Corte ha interpretato che la qualifica richiede esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, non necessariamente di tutti i poteri formali, e ha ritenuto sussistenti elementi sintomatici dell'inserimento organico del ricorrente nella gestione delle societa' cartiere.

  • artt. 192, commi 2-4 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori/coindagati. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di Giuliani, lette nel loro contesto e corredate da riscontri, fossero sufficienti a contribuire alla gravità indiziaria.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di criticità nella motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

  • art. 291, comma 1-quater e art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

    Richiamati nella discussione circa l'omesso interrogatorio preventivo: la Corte ha ritenuto applicabile la causa di esclusione dall'obbligo di interrogatorio preventivo prevista dalla norma richiamata, non ravvisando vizio per omissione.

  • art. 275 e art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di presunzione di pericolo e pericolo di reiterazione. La Corte ha confermato che l'attualità delle esigenze cautelari può essere desunta anche dalle modalità e dalla gravità delle condotte, nonché dalle persistenti connessioni con l'ambiente criminale.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto può essere riconosciuta anche senza il formale titolo societario quando emerga un'esercizio continuativo e significativo di attività gestorie; non è necessario che siano esercitati tutti i poteri tipici dell'organo formale, ma occorre un'inserzione organica e funzioni direttive apprezzabili.
  • Le dichiarazioni di terzi e le intercettazioni, se coerenti e corredate da riscontri oggettivi (attività sui conti, operazioni gestionali, ruoli ripetuti), possono concorrere a formare la gravità indiziaria necessaria per misure cautelari anche se non tutte le risultanze coincidono perfettamente.
  • La presenza contemporanea di più soggetti indicati come amministratori di fatto non esclude la rilevanza indiziaria nei confronti di ciascuno: nelle societa' 'cartiere' l'opacità delle strutture giustifica valutazioni cautelari fondate su ruoli plurimi.
  • L'aggravante per collegamento a organizzazione mafiosa può essere desunta in sede cautelare dal contesto investigativo complessivo (condivisione di interessi economici, uso delle societa' per canalizzare proventi illeciti, conoscenza della caratura mafiosa), e non è esclusa dal semplice rinvenimento di denaro nella disponibilità dell'indagato.
  • Il pericolo di reiterazione e le esigenze cautelari possono essere valutati sulla base della gravità del disvalore, della modalità delle condotte e dei collegamenti persistenti con l'ambiente criminale; l'eventuale liquidazione delle societa' impiegate non elimina automaticamente il rischio di ripetizione del meccanismo illecito.
  • L'esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio non è in sé decisivo per escludere esigenze cautelari; la mancata risposta può essere valutata nel più ampio contesto probatorio e non comporta automaticamente la violazione del diritto di difesa quando la decisione sia adeguatamente motivata.

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