Cassazione Penale, Sentenza n. 4771/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Ragusa del 7/6/2023 che, in esito a rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 2 anni e 8 mesi. Il ricorrente deduceva: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la misura della sospensione, ritenuta sproporzionata e non adeguatamente motivata, con omissione di considerare circostanze attenuanti e l'applicazione indebita della misura massima; 2) violazione degli artt. 133 c.p. e 218 d.lgs. 285/1992 e del principio di proporzionalità (anche invocando l'art. 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali UE), sostenendo che, in presenza di risarcimento del danno e indici di dosimetria favorevoli al reo, la sanzione accessoria avrebbe dovuto essere fissata nel minimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati sia il motivo sulla presunta carenza e illogicità della motivazione sia quello sulla violazione delle norme di riferimento: la Corte ha confermato che la determinazione della durata della sospensione della patente, se supera la media della forbice edittale, richiede adeguata motivazione e che nel caso di specie il GIP ha fornito motivazione esplicita e adeguata basata su: circostanze concrete dell'azione, entità del danno (incidente con esito mortale e lesioni), gravità delle responsabilità e violazioni del Codice della strada (obbligo di precedenza, limiti di velocità). È stato affermato che la misura dell'accessoria si valuta con i parametri di cui all'art. 218 c.d.s. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione) e non secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; le motivazioni della pena principale e della sanzione amministrativa sono autonome e non confrontabili per incoerenza. Il ricorso è inoltre inammissibile nella parte in cui contesta la mera illogicità non manifesta. Si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio colposo stradale, titolo di reato per il quale è intervenuta la sentenza di patteggiamento e che costituisce il fatto generatore della sanzione accessoria; richiamata come contesto fattuale.
art. 218, comma 2, cod. strada (d.lgs. n. 285/1992)
Stabilisce i criteri cui deve fare riferimento l'autorità per la determinazione della durata della sospensione della patente: gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione. La Corte conferma che tali parametri sono quelli applicabili dal giudice nel fissare la durata della sanzione amministrativa accessoria.
Norma che prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; richiamata per identificare la misura applicata e il relativo regime applicativo.
Criteri generali di individualizzazione della pena principale (articolazione degli elementi della pena). La Corte afferma che tale articolo non è il parametro per determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, la quale segue i criteri dell'art. 218 c.d.s.
Procedimento del patteggiamento; contestualizza la vicenda processuale (sentenza di patteggiamento e conseguente applicazione di sanzione accessoria).
art. 606, comma 3 e comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e i limiti di inammissibilità; la Corte ricorda che la censura per mera illogicità è inammissibile salvo che si tratti di manifesta illogicità.
Norma che regolamenta la condanna alle spese nel procedimento di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49, comma 3
Richiamata dal ricorrente in tema di principio di proporzionalità della pena; la Corte non ritiene applicabile tale richiamo per cambiare i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria, che restano quelli del codice della strada.
Massime di principio
- La determinazione della durata della sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria va effettuata secondo i criteri dell'art. 218 c.d.s. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione) e non secondo i criteri generali di individualizzazione della pena dell'art. 133 c.p.
- Se la misura della sanzione accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale o supera la media della forbice, il giudice è tenuto a fornire motivazione adeguata e specifica sulle ragioni che giustificano tale determinazione; se invece la misura è modesta o inferiore alla media, può essere sufficiente una breve indicazione di congruità.
- Le motivazioni che giustificano la misura della sanzione penale principale e quelle che giustificano la sanzione amministrativa accessoria sono autonome e non devono essere confrontate per rilevare una presunta incoerenza intrinseca.
- In sede di cassazione, le censure generiche circa la 'mera illogicità' della motivazione sono inammissibili salvo che il vizio sia manifesto; occorre quindi far emergere vizi logici concreti e rilevanti.
- L'invocazione del principio di proporzionalità o di circostanze estintive/attenuanti (es. risarcimento del danno) deve essere sostenuta con specifiche allegazioni e prove già in sede di impugnazione; affermazioni apodittiche senza elementi non sono idonee a determinare la riforma.
- Quando si contesta la durata di una sospensione della patente dopo un patteggiamento, puntare a far valere parametri amministrativi (art. 218 c.d.s.) è più corretto che richiamare criteri di dosimetria penale (art. 133 c.p.).
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