Cassazione Civile, Sentenza n. 10878/2020 del 08/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
La controversia
Il richiedente asilo aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese dopo la rielezione, nel 2011, del presidente allora in carica: il padre, sostenitore di un partito di opposizione, sarebbe stato arrestato e il ricorrente temeva di subire analogo trattamento per aver partecipato a riunioni organizzative del partito. La Commissione territoriale aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria; il Tribunale di Palermo aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 257/2019 depositata il 7 febbraio 2019, aveva respinto l’impugnazione. In cassazione il ricorrente ha formulato tre motivi: (1) ha denunciato l’omessa adeguata valutazione delle minacce e intimidazioni per ragioni politiche, dell’inadeguatezza della tutela giudiziaria nel Paese d’origine e la violazione della collaborazione istruttoria, invocando le norme sullo status di rifugiato e sul diritto di asilo; (2) ha contestato il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, sostenendo che il rimpatrio lo avrebbe esposto a trattamenti inumani e degradanti in ragione dell’instabilità del Paese e della presenza del suo nominativo e di quello dei familiari in liste di oppositori; (3) ha censurato il diniego della protezione umanitaria, deducendo vulnerabilità, integrazione raggiunta e mancata comparazione tra la condizione personale in Italia e la regressione delle condizioni personali e sociali in caso di rimpatrio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare nel merito la valutazione di inattendibilità del racconto, anche alla luce del mutamento politico intervenuto dal dicembre 2016: il Paese era retto da un nuovo presidente sostenuto dal partito che, secondo il ricorrente, era quello cui apparteneva il padre. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché esprimeva un mero dissenso rispetto alla valutazione di merito secondo cui il rimpatrio non comportava un concreto timore di ulteriori persecuzioni politiche, anche considerato che le vicende riferite avevano riguardato il padre e non il ricorrente. Il terzo motivo è stato rigettato nel merito: la Corte d’appello aveva svolto la comparazione tra la situazione soggettiva del richiedente e quella del Paese d’origine e aveva accertato in fatto l’assenza di condizioni di vulnerabilità idonee a giustificare la protezione umanitaria. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Ministero le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 251/2007, artt. 2 e 3
Il primo motivo è inammissibile, in quanto propone censure di merito alla valutazione dei fatti della Corte d’appello, sulla cui base la stessa ha ritenuto non attendibile il ricorrente, in quanto dal dicembre 2016 il (OMISSIS) è retto non più dal Presidente J., ma dal presidente A.B., il quale è sostenuto dal partito dell'(OMISSIS), di cui l’appellante ha asserito che il padre facesse parte.
La disciplina invocata sullo status di rifugiato non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti e della credibilità del richiedente mediante censure di merito.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, mira a contestare, in termini di mero dissenso, la valutazione della Corte d’appello, secondo cui il rientro in patria del ricorrente esclude il timore che il medesimo possa essere vittima di ulteriori persecuzioni per ragioni di credo politico anche perchè, in passato, erano state messe in atto non ai suoi danni, ma in pregiudizio del padre che era sostenitore del partito dell’attuale presidente.
La censura sul rischio rilevante ai fini della protezione sussidiaria è inammissibile quando si limita a contrapporre un dissenso alla valutazione di merito del giudice, senza individuare un vizio scrutinabile in cassazione.
D.Lgs. n. 25/2008, art. 32, comma 3
Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della situazione soggettiva del richiedente e delle condizioni del Paese d’origine, diretta a verificare se il rimpatrio comporti la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali.
D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6
Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
Il riconoscimento della protezione umanitaria presuppone che dalla comparazione emerga una vulnerabilità rilevante, collegata al rischio che il rimpatrio comprometta la titolarità o l’esercizio dei diritti fondamentali.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di norme sul riconoscimento della protezione internazionale, miri a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della credibilità del richiedente.
- È inammissibile la doglianza che si risolva in un mero dissenso rispetto all’accertamento di merito circa l’insussistenza del rischio di persecuzione o di danno grave in caso di rimpatrio.
- La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della situazione soggettiva del richiedente e delle condizioni del Paese d’origine, al fine di accertare se il rimpatrio determini la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali; l’accertamento in fatto dell’assenza di vulnerabilità meritevole giustifica il diniego.
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