Cassazione Civile, Sentenza n. 10887/2020 del 08/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società debitrice)
La controversia
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 20 aprile 2016, dichiarava il fallimento della società in liquidazione su istanza di più creditori. La società reclamava; il creditore resistente eccepiva l’improcedibilità del reclamo per inosservanza dei termini di notificazione previsti dall’art. 18, commi 6 e 7, L. Fall. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 20 ottobre 2016, dichiarava improcedibile il reclamo, equiparando la notificazione tardiva, anche rispetto al termine a comparire, alla sua totale omissione e ritenendo non consentita la rimessione in termini per rinnovarla. La società proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 737 e ss. c.p.c. e dell’art. 18 L. Fall., sostenendo che la notificazione, seppure tardiva, era stata effettuata e che il vizio non comportava l’improcedibilità; con il secondo denunciava la nullità del procedimento per mancata assegnazione di un termine per rinnovare la notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell’udienza. Deduceva che il reclamo era stato depositato tempestivamente, che il creditore resistente e la curatela si erano costituiti, che altri creditori erano stati raggiunti dalla notificazione e che occorreva rinnovarla nei confronti del creditore irreperibile e dei reclamati non costituiti, assicurando loro il termine a difesa.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro e rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso che una notificazione tardiva possa essere qualificata come giuridicamente inesistente: il tempo della notificazione non è elemento costitutivo essenziale e il vizio ricade, al più, nella nullità. Nel reclamo fallimentare il deposito tempestivo perfeziona la fase relativa al rapporto tra reclamante e giudice; la successiva notificazione serve a instaurare il contraddittorio. Nel caso concreto la notificazione era stata eseguita, sebbene tardivamente, nei confronti dei reclamati salvo uno, e il creditore resistente e la curatela si erano costituiti. Per i reclamati non costituiti, e per quelli che avessero eccepito la violazione del termine a comparire, la Corte d’appello avrebbe dovuto fissare una nuova udienza nel rispetto del termine a difesa e assegnare al reclamante un termine perentorio per rinnovare la notificazione. Non è stata decisa nel merito la fondatezza del reclamo contro la dichiarazione di fallimento.
Norme richiamate
art. 18, commi 1, 6 e 7, L. Fall.
Il collegio d’appello avrebbe poi dovuto considerare che l’instaurazione del giudizio camerale di impugnazione – al pari di quanto avviene in linea generale nei procedimenti camerali – è caratterizzata da due fasi distinte che si perfezionano, rispettivamente, la prima con il deposito del reclamo in cancelleria (entro il termine perentorio di cui alla L. Fall., art. 18, comma 1) e la seconda con la notifica al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale contenente la fissazione dell’udienza di comparizione (entro il termine non perentorio di cui alla L. Fall., art. 18, comma 6, e nel rispetto del termine previsto dal comma successivo, che assolve alle esigenze di difesa dei reclamati; Cass. 14786/2012, Cass. 22086/2013).
Il reclamo si perfeziona, quanto al rapporto tra reclamante e giudice, con il deposito tempestivo; la successiva notificazione è diretta a instaurare il contraddittorio. Il termine previsto dal comma 6 è non perentorio, mentre il termine a comparire del comma 7 tutela le esigenze difensive dei reclamati.
art. 291 c.p.c.
In applicazione di questi principi era dunque necessario – onde garantire la corretta formazione del contraddittorio e consentire il pieno godimento dell’intero termine a difesa ai reclamati non costituiti o costituiti eccependo la relativa violazione – fissare una nuova udienza nel rispetto del termine a difesa previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 7, e nel contempo assegnare al reclamante un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso e del nuovo decreto ai reclamati non costituiti.
Quando la notificazione del reclamo è viziata e il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato nei confronti di alcuni reclamati, il giudice deve fissare una nuova udienza e assegnare un termine perentorio per rinnovare la notificazione, così da garantire l’intero termine a difesa.
art. 154 c.p.c.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, va disattesa l’istanza con cui l’appellante, che non abbia notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel termine ordinatorio L. Fall., ex art. 18, comma 4, (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006), ne chieda, successivamente al suo decorso e senza allegare alcuna causa di giustificazione, uno nuovo per provvedervi, ostando a tale concessione l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 154 c.p.c. che, in ipotesi di impugnazione e sulla scorta dei principi sottesi all’art. 111 Cost., comma 2, deve tenere conto della legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente definito e ragionevolmente breve, del provvedimento giudiziario già emesso (Cass. 15146/2015).
La sentenza richiama il limite alla concessione di un nuovo termine quando la notificazione sia del tutto mancata e l’istanza sia formulata senza giustificazione. Tale principio non si applica automaticamente alla diversa ipotesi in cui la notificazione sia stata eseguita, seppure tardivamente.
art. 435, commi 2 e 3, c.p.c.
Ne discende che se l’appellato si costituisce il vizio è sanato (Cass. 9735/2018), se la parte appellata costituendosi deduce l’inosservanza del termine a comparire il giudice dovrà fissare una nuova udienza nel rispetto del termine stesso (Cass. 18165/2004), mentre se l’appellato non si costituisce il giudice, rilevato il vizio e indicatolo all’appellante, assegna a quest’ultimo, previa fissazione di una nuova udienza, un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso e del nuovo decreto (Cass. 9735/2018, Cass. 19818/2013).
La disciplina del rito del lavoro è richiamata per il principio secondo cui il vizio della notificazione dell’impugnazione non determina di per sé l’improcedibilità: la costituzione dell’appellato sana il vizio; se è dedotta la violazione del termine a comparire va fissata una nuova udienza; in caso di mancata costituzione va consentita la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio.
art. 111, comma 2, Cost.
Il tempo (così come il luogo) in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi ad esso correlati non comportano alcuna inesistenza.
Nel quadro dei principi del giusto processo e della strumentalità delle forme, la tardività della notificazione non la rende inesistente: il tempo dell’adempimento non è un elemento costitutivo essenziale dell’atto.
Massime di principio
- Nel reclamo fallimentare il procedimento di impugnazione si articola in due fasi: il deposito tempestivo del reclamo perfeziona il rapporto tra reclamante e giudice; la successiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza è funzionale all’instaurazione del contraddittorio.
- La notificazione eseguita tardivamente non è, per ciò solo, giuridicamente inesistente. L’inesistenza è configurabile in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di assenza degli elementi essenziali che consentono di riconoscerlo come notificazione; le altre difformità dal modello legale ricadono nella nullità.
- Nel reclamo fallimentare, il mancato rispetto del termine non perentorio previsto per la notificazione non determina di per sé la decadenza dall’impugnazione già tempestivamente proposta con il deposito, né comporta automaticamente l’improcedibilità.
- Se il destinatario si costituisce, il vizio della notificazione è sanato; se deduce la violazione del termine a comparire, deve essere fissata una nuova udienza che gli assicuri il termine a difesa; se non si costituisce, va assegnato al reclamante un termine perentorio per rinnovare la notificazione, previa fissazione di una nuova udienza.
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