Cassazione Civile, Sentenza n. 10920/2020 del 08/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino di un Paese indicato nel provvedimento con omissis, aveva riferito che un compagno di scuola era stato ucciso insieme al padre da malviventi, dopo essersi rifiutato di pagare un’estorsione. Aveva dichiarato di aver denunciato l’accaduto alla polizia, di aver ricevuto per questo minacce a scopo intimidatorio ed estorsivo e di aver lasciato il Paese dopo aver condotto i genitori in un luogo indicato con omissis. La Commissione territoriale aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria; il Tribunale di Venezia, con decreto depositato il 17 settembre 2018, aveva respinto l’impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione delle norme in materia di protezione internazionale e umanitaria, sostenendo che il Tribunale avesse valutato erroneamente la credibilità del racconto, trascurato la denuncia, una fotografia della casa distrutta e i rapporti internazionali sulla collusione delle forze dell’ordine con i criminali, omesso l’approfondimento istruttorio e sottovalutato l’integrazione in Italia, dedotta tramite un corso di italiano e un lavoro a tempo pieno come facchino. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., ha dedotto violazione dei criteri legali di valutazione delle dichiarazioni e dell’onere della prova, carenza di cooperazione istruttoria e omesso esame di fatti decisivi, richiamando anche un rapporto USDOS non meglio identificato e sostenendo che la situazione nel Paese d’origine integrasse un conflitto armato rilevante ai fini della protezione sussidiaria. Con il terzo motivo ha denunciato violazione del principio di non-refoulement, richiamando l’art. 3 CEDU e l’art. 33 della Convenzione di Ginevra.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente il giudizio di inattendibilità, valorizzando le contraddizioni sul percorso scolastico e le incongruenze relative alla denuncia, che non era stata prodotta in giudizio, nonché la mancata produzione di ulteriori documenti e l’assenza di spiegazioni sull’impossibilità di ottenerli. Il dovere di cooperazione istruttoria non impone di approfondire d’ufficio una vicenda personale non credibile ai fini dello status di rifugiato e delle ipotesi di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 251/2007; resta invece dovuto l’accertamento officioso sulla situazione del Paese per la fattispecie dell’art. 14, lett. c), anche se il racconto personale è inattendibile. Su tale profilo il Tribunale aveva esaminato i rapporti EASO e la situazione del Paese e della regione di provenienza, escludendo una violenza indiscriminata da conflitto armato; la censura di cassazione esprimeva soltanto dissenso rispetto a un accertamento di fatto adeguatamente motivato. Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale aveva escluso una vulnerabilità individuale e rilevato che risultava documentata soltanto una brevissima attività lavorativa a tempo determinato; il ricorrente non aveva specificamente confutato tale accertamento e la nuova documentazione sul rapporto di lavoro era inammissibile in cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato il criterio della valutazione comparativa tra la condizione nel Paese d’origine e l’integrazione in Italia, precisando che né l’integrazione né la compromissione generale dei diritti umani nel Paese d’origine, considerate isolatamente, sono sufficienti. Il secondo motivo è stato respinto: il rapporto USDOS richiamato non risultava neppure dichiarato come prodotto nel giudizio di merito e la situazione del Paese era stata esaminata; inoltre il ricorrente non aveva allegato elementi di esposizione individuale al rischio tali da superare l’accertamento del Tribunale. Anche il terzo motivo è stato respinto, non essendo stata ravvisata violazione del divieto di refoulement. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni non si erano ritualmente costituite. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007
Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.
La credibilità delle dichiarazioni, anche quando non supportate da prove, va valutata complessivamente alla luce degli indicatori legali, inclusi lo sforzo di circostanziare la domanda, la coerenza e plausibilità del racconto e la generale attendibilità del richiedente.
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016).
Ai fini della protezione sussidiaria per minaccia grave derivante da violenza indiscriminata in conflitto armato, il giudice conserva il dovere di cooperazione istruttoria, una volta assolto l’onere di allegazione, anche se la narrazione personale è inattendibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 -01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).
Il giudizio di credibilità è un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o dei casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile; non è sufficiente proporre una diversa lettura delle dichiarazioni o lamentare una motivazione soltanto insufficiente.
art. 372 c.p.c.
Ovviamente è del tutto inammissibile nel presente giudizio di legittimità la produzione di un documento inerente la conferma del rapporto di lavoro, effettuata in dichiarata e consapevole violazione delle regole che governano il giudizio di legittimità e in particolare dell’art. 372 c.p.c.
È inammissibile in cassazione la produzione documentale relativa alla conferma del rapporto di lavoro quando non rientri nelle ipotesi consentite dall’art. 372 c.p.c.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, suddetto D.L..
Le domande di protezione umanitaria proposte prima del 5 ottobre 2018 sono esaminate secondo la disciplina vigente al momento della loro presentazione; se ne ricorrono i presupposti, ne consegue il rilascio del permesso per casi speciali previsto dalla normativa sopravvenuta.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 (protezione umanitaria e valutazione comparativa)
Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455).
La protezione umanitaria richiede un esame attuale e individuale della situazione nel Paese d’origine, comparata con il grado d’integrazione in Italia, per stabilire se il rimpatrio comporti la compromissione dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
art. 3 CEDU
L’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo prevede che nessuno possa essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti: tale principio è puntualmente recepito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1..
Il divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti è recepito nell’ordinamento attraverso le disposizioni richiamate; nel caso concreto la Corte ha escluso che il decreto impugnato lo avesse violato.
art. 33 Convenzione di Ginevra
L’art. 33 della Convenzione di Ginevra vieta agli Stati contraenti di espellere o respingere, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
La norma vieta il respingimento di un rifugiato verso un territorio in cui vita o libertà siano minacciate per uno dei motivi convenzionali; la Corte ha ritenuto non dimostrata una violazione nel caso esaminato.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, da compiere secondo gli indicatori previsti dalla legge; in cassazione non è consentito sostituirvi una diversa lettura del racconto, salvo i vizi motivazionali e di omesso esame rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
- La non credibilità della vicenda personale può escludere l’esigenza di approfondimento officioso rispetto allo status di rifugiato e alle ipotesi di protezione sussidiaria fondate su un rischio personale specifico; una volta assolto l’onere di allegazione, resta invece il dovere di cooperazione istruttoria sull’eventuale violenza indiscriminata da conflitto armato prevista dall’art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007.
- Il giudice deve accertare d’ufficio la situazione del Paese d’origine sulla base di informazioni pertinenti e aggiornate quando occorre verificare la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria per violenza indiscriminata; tale dovere non trasforma però il giudizio di cassazione in una sede per rivalutare accertamenti di fatto adeguatamente motivati.
- La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa effettiva e attuale tra la situazione personale del richiedente nel Paese d’origine e quella raggiunta in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio comprometta il nucleo essenziale dei diritti fondamentali. L’integrazione in Italia o la generale compromissione dei diritti umani nel Paese d’origine, considerate isolatamente, non sono sufficienti.
- La produzione di nuovi documenti in cassazione è inammissibile fuori dai casi consentiti dall’art. 372 c.p.c.
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