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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10876/2020 del 08/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

La controversia

Il richiedente, cittadino di un Paese indicato in forma oscurata, aveva narrato di essersi allontanato dal Paese d’origine perché, rimasto orfano, era andato a vivere con lo zio paterno, che lo trattava male, e perché i cugini lo accusavano di avere provocato un incendio nella foresta mentre puliva un terreno. La Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria; il Tribunale di Palermo aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1617/2018 depositata il 1° agosto 2018, aveva respinto il gravame. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione delle norme sullo status di rifugiato e sul diritto di asilo, sostenendo che i fatti narrati integrassero persecuzione e contestando la loro qualificazione come vicenda privata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007 e omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla protezione sussidiaria. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2, 5, comma 6, e 19 del D.Lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 3 CEDU, e omesso esame di un fatto decisivo, contestando il diniego della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a esprimere dissenso sul merito dell’accertamento relativo alla natura personale o meno della vicenda, senza individuare un’effettiva violazione delle norme richiamate. Il secondo motivo è stato rigettato: per le ipotesi di cui all’art. 14, lettere a) e b), la Corte d’appello aveva valorizzato la natura strettamente privata dei fatti; quanto alla lettera c), sulla base delle fonti informative consultate aveva accertato che il Paese d’origine non era interessato da conflitto armato, pur registrandosi intolleranza verso il dissenso di specifiche categorie, e che il ricorrente non aveva manifestato timore per la propria incolumità in caso di rimpatrio. Il terzo motivo è stato rigettato perché la Corte d’appello aveva svolto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente rispetto al Paese d’origine e aveva escluso, con accertamento di fatto, condizioni di vulnerabilità idonee a giustificare la protezione umanitaria. Non si è provveduto sulle spese, poiché l’amministrazione non aveva depositato difese scritte. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1 Convenzione di Ginevra

    Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sul merito dell’accertamento, in particolare in riferimento alla natura personale o meno della vicenda narrata, ma in termini di mero dissenso, senza individuare l’effettiva violazione delle norme indicate in rubrica.

    La censura sul diniego dello status di rifugiato non è ammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza indicare quale specifica violazione delle norme invocate sarebbe stata commessa.

  • art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 251/2007

    Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sul merito dell’accertamento, in particolare in riferimento alla natura personale o meno della vicenda narrata, ma in termini di mero dissenso, senza individuare l’effettiva violazione delle norme indicate in rubrica.

    La contestazione della qualificazione della vicenda come personale, se formulata come mero dissenso sull’accertamento di merito e senza individuare una concreta violazione normativa, non consente l’accoglimento della censura relativa allo status di rifugiato.

  • artt. 3, 7 e 8 D.Lgs. n. 251/2007

    Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sul merito dell’accertamento, in particolare in riferimento alla natura personale o meno della vicenda narrata, ma in termini di mero dissenso, senza individuare l’effettiva violazione delle norme indicate in rubrica.

    La deduzione di persecuzione deve individuare un’effettiva violazione delle disposizioni invocate; non basta dissentire dalla valutazione di merito che abbia ricondotto i fatti a una vicenda privata.

  • art. 14 D.Lgs. n. 251/2007

    Il secondo motivo è infondato, perchè la corte del merito, in riferimento all’art. 14 cit., lett. a) e b) si è riportata alla natura strettamente privata della vicenda, mentre, in riferimento alla lett. c), sulla base delle fonti informative consultate (Refworld 2014/2015, Amnesty International 2014/2015, sito della Farnesina (OMISSIS), valido al 5.4.18) ha accertato che il (OMISSIS) non risulta interessato da situazioni di conflitto armato, ma solo da situazioni di intolleranza nei confronti del dissenso proveniente da particolari categorie di persone (giornalisti, oppositori politici e difensori dei diritti umani), ed inoltre” il ricorrente non aveva espresso alcun timore per la propria incolumità in caso di rimpatrio.

    Il riconoscimento della protezione sussidiaria è escluso, in relazione alle ipotesi delle lettere a) e b), quando i fatti allegati sono ricondotti a una vicenda strettamente privata; per la lettera c), rilevano l’accertamento aggiornato della situazione del Paese d’origine e la verifica che essa integri una situazione di conflitto armato rilevante, oltre alla posizione individuale del richiedente.

  • art. 2 D.Lgs. n. 286/1998

    Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

    La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della condizione soggettiva del richiedente e della situazione oggettiva nel Paese d’origine, diretta a verificare se il rimpatrio comporti la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

    Il riconoscimento della protezione umanitaria presuppone che dalla comparazione tra la situazione individuale e quella del Paese d’origine emerga una vulnerabilità tale che il rimpatrio privi il richiedente dei diritti fondamentali.

  • art. 19 D.Lgs. n. 286/1998

    Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

    Nel quadro della protezione invocata, la verifica va compiuta considerando la condizione individuale e quella del Paese di rimpatrio e accertando se il rimpatrio determini una privazione dei diritti fondamentali; nel caso esaminato tale vulnerabilità è stata esclusa.

  • art. 3 CEDU

    Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

    La sola invocazione della tutela umanitaria in relazione all’art. 3 CEDU non è sufficiente: occorre che la valutazione della situazione individuale e del Paese d’origine accerti una vulnerabilità rilevante, che nella fattispecie è stata esclusa.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo di contributo unificato a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello versato per il ricorso.

Massime di principio

  • La censura contro la qualificazione dei fatti allegati ai fini dello status di rifugiato è inammissibile quando si risolve in un mero dissenso dall’accertamento di merito, senza individuare la concreta violazione delle norme invocate.
  • Ai fini della protezione sussidiaria, i fatti riconducibili a una vicenda strettamente privata non integrano, per ciò solo, i presupposti delle ipotesi di cui all’art. 14, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 251/2007; per la lettera c) occorre accertare, sulla base di fonti informative, la situazione del Paese d’origine e la sussistenza di un conflitto armato rilevante.
  • La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della situazione soggettiva del richiedente e della situazione oggettiva del Paese d’origine, volta a verificare se il rimpatrio comporti la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali; in mancanza di vulnerabilità accertata, la protezione non è dovuta.
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