Cassazione Civile, Sentenza n. 10888/2020 del 08/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela e creditori)
La controversia
Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo, dichiarata inammissibile dal Tribunale di Bari, che ne aveva quindi dichiarato il fallimento con sentenza del 24 marzo 2016, su istanza di alcuni creditori. Soci ed ex amministratori avevano reclamato la dichiarazione di fallimento; la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 45/2017 pubblicata il 31 gennaio 2017, aveva respinto il reclamo, rilevando che essi non avevano censurato l’inammissibilità del concordato né dimostrato l’esistenza di attivo sufficiente, e che l’insolvenza sussisteva indipendentemente dal rapporto tra attivo e passivo. In Cassazione i ricorrenti hanno formulato tre motivi, tutti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: 1) omesso esame della validità di un asserito contratto di locazione d’azienda dissimulato, che avrebbe inciso sulla continuità aziendale e sulla disponibilità di flussi di cassa; 2) omessa valutazione della capacità patrimoniale della società e della natura transitoria dell’insolvenza, deducendo che i debiti potevano essere pagati mediante cessione di beni-merci e flussi di cassa; 3) omesso esame dell’esistenza di un trust istituito a tutela dei creditori, che avrebbe dimostrato il carattere transitorio del dissesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. Il primo è inammissibile perché i reclamanti non avevano impugnato la statuizione di inammissibilità del concordato e avevano anzi condiviso la premessa sulla continuità aziendale; inoltre, la Corte d’appello aveva già esaminato i rapporti contrattuali e qualificato il negozio più recente come locazione di immobile, sicché la censura mirava a una nuova valutazione del fatto. Il secondo è inammissibile perché contestava l’accertamento di merito sull’insufficienza dell’attivo e sull’insolvenza, chiedendo una rivalutazione dei fatti non consentita in cassazione; la motivazione della Corte territoriale era esauriente e conforme al principio per cui l’insolvenza consiste nell’impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni con mezzi normali, e non è esclusa dal fatto che l’attivo superi il passivo. Il terzo è inammissibile per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non avevano indicato con precisione gli atti e i documenti dai quali risultasse che il trust era stato sottoposto alla Corte d’appello e discusso nel reclamo. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, a rimborsare le spese di cassazione, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali del 15%, per ciascun controricorrente; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura dunque denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo senza curarsi del contenuto della sentenza impugnata, come a sollecitare una diversa valutazione di un apprezzamento di fatto già compiuto dal giudice di merito ed insindacabile in questa sede di legittimità.
Il vizio di omesso esame non consente di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione di un fatto già apprezzato dal giudice di merito; la censura deve confrontarsi con la decisione impugnata e individuare un fatto decisivo realmente pretermesso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dalli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso è fondato.
Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali fonda la censura; in particolare, deve consentire di verificare che il fatto dedotto fosse stato devoluto al giudice d’appello e discusso tra le parti.
Ora, benchè nel giudizio di reclamo il devolvibile non incontri i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dal reclamo (Cass. 6306/2014).
Nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento, l’ampiezza delle questioni astrattamente proponibili non elimina la necessità che il giudice decida soltanto le questioni effettivamente devolute con il reclamo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
La declaratoria d’inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere impiegato per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.
- Nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento, il giudice è vincolato dalle questioni effettivamente definite dai motivi di reclamo: l’ampiezza del devolvibile non equivale a un riesame automatico e privo di specifiche censure.
- Chi deduce in cassazione l’omesso esame di un fatto deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti da cui risulti che quel fatto era stato sottoposto al giudice di merito e discusso nel processo, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Lo stato di insolvenza non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo: rileva l’incapacità strutturale e non transitoria di adempiere le obbligazioni con mezzi normali, secondo le condizioni economiche necessarie all’esercizio dell’attività d’impresa.
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