Cassazione Civile, Sentenza n. 10889/2020 del 08/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società cooperativa aveva proposto domanda di concordato preventivo. La relazione iniziale del professionista attestatore indicava una soddisfazione dei creditori chirografari pari al 19%, inferiore al minimo del 20% richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis. La società depositava anche una relazione di un secondo professionista, definita addendum, che indicava invece una percentuale del 30,55%; secondo i giudici di merito, tale diversa valutazione non era conseguenza di modifiche sostanziali della proposta o del piano, ma dell’esame di nuova documentazione e di una diversa valutazione delle poste. Il Tribunale di Arezzo dichiarava inammissibile la proposta e, quindi, dichiarava il fallimento della società. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 7 marzo 2018, respingeva il reclamo. In Cassazione la società proponeva due motivi: con il primo deduceva la nullità del procedimento e della sentenza, sostenendo che l’udienza prevista dalla legge fallimentare si fosse svolta davanti al giudice delegato anziché davanti al collegio e che ciò avesse viziato la costituzione del giudice e la successiva dichiarazione di fallimento; con il secondo denunciava la violazione delle norme sul concordato, sostenendo che non fosse vietato avvalersi di più attestatori e che il secondo elaborato fosse giustificato dall’indisponibilità del primo professionista e da asserite modifiche sostanziali della proposta o del piano.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla possibilità di delegare a un componente del collegio la raccolta di elementi istruttori; è stato inoltre dichiarato inammissibile nella parte in cui la ricorrente non aveva indicato specifiche attività valutative o decisorie svolte dal giudice delegato, né il concreto pregiudizio subito dalla propria difesa. Il secondo motivo è stato respinto: in assenza di modifiche sostanziali della proposta o del piano, non è consentito sostituire o integrare le conclusioni negative dell’attestazione iniziale con una nuova valutazione dell’attestatore, anche se fondata su nuova documentazione. Le conclusioni contrastanti delle due relazioni, depositate a breve distanza, pregiudicavano inoltre la chiarezza e coerenza necessarie a consentire ai creditori una valutazione consapevole della proposta. È stata confermata la dichiarazione di inammissibilità del concordato e il conseguente fallimento. La società ricorrente è stata condannata a rifondere alla curatela le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. Fall., art. 161, comma 3
Giammai, invece, è ammesso, per intuibili ragioni di tutela delle finalità, verso il tribunale e nei confronti del ceto creditorio, cui la relazione del professionista deve adempiere, che l’attestatore (indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, della medesima persona fisica che abbia redatto l’attestazione) possa modificare le già rese conclusioni in assenza di modifiche sostanziali della proposta o del piano, posto che l’attendibilità del suo elaborato (certamente valutabile dal giudice di merito. Cfr. Cass. n. 5653 del 2019) può sussistere, o meno, in un determinato momento temporale (e cioè esattamente all’atto del suo deposito nella cancelleria dell’ufficio giudiziario), ma non è certo suscettibile di “sopravvenire” in seguito, quali che siano le modifiche (nella specie, peraltro, ritenute inesistenti dalla corte distrettuale, con accertamento in fatto qui evidentemente insindacabile), pure rilevantissime, apportate dall’imprenditore alla proposta o al piano concordatario originari.
La relazione del professionista non può modificare le conclusioni già depositate se la proposta o il piano non hanno subito modifiche sostanziali. Una nuova attestazione è richiesta per la proposta o il piano sostanzialmente modificati; non è invece ammessa una rivalutazione successiva delle stesse condizioni.
L. Fall., art. 160, ultimo comma
l’iniziale relazione del professionista attestatore (Dott. B.), designato dal proponente ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), risultò sostanzialmente negativa, avendo egli attestato come derivante dalla proposta concordataria una percentuale di soddisfacimento destinata ai creditori chirografari pari al 19%, rivelatasi, dunque, inferiore al limite del 20% previsto per i medesimi creditori, quale presupposto di ammissibilità alla procedura, dalla L. Fall., art. 160, u.c., nel testo, qui utilizzabile ratione temporis, modificato dal D.L. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2015;
Nel regime temporale applicabile alla controversia, il soddisfacimento dei creditori chirografari almeno nella misura del 20% costituiva un presupposto di ammissibilità del concordato preventivo.
L. Fall., art. 162, comma 2
Inoltre, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2 “il tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 160, commi 1 e 2 e art. 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato”.
Se, dopo avere sentito il debitore in camera di consiglio, il tribunale accerta la mancanza dei presupposti previsti per il concordato, deve dichiarare inammissibile la proposta.
L. Fall., art. 173, comma 3
Soggiunge, infine, la L. Fall., art. 173, comma 3, che il tribunale deve sempre revocare l’ammissione al concordato, quando “in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato”.
La mancanza delle condizioni di ammissibilità impone la revoca dell’ammissione al concordato quando emerge nel corso della procedura.
art. 158 c.p.c.
l’attività istruttoria (nella specie, la comparizione del debitore) svolta su delega del collegio da parte di uno dei suoi componenti, in asserita violazione della regola della trattazione collegiale del giudizio, non si traduce automaticamente in un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., con conseguente nullità assoluta della relativa pronuncia, occorrendo, a tal fine, la specifica deduzione ed il positivo riscontro che l’attività stessa abbia, in concreto, comportato l’esplicazione di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio
La delega di attività istruttorie a un componente del collegio non determina automaticamente un vizio di costituzione del giudice; la nullità richiede che sia specificamente dedotto e accertato che il delegato abbia esercitato funzioni decisorie o valutative riservate al collegio.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
in parte qua, dunque, il motivo è inammissibile perchè, in violazione del principio desumibile dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i) da un lato, non indica specifiche attività, se non decisorie quanto meno sicuramente valutative – diverse dalla sola comparizione del debitore, dalla presentazione della integrazione del piano e dal deposito di altra documentazione, tutte comunque valutate, poi, dal tribunale in sede di decisione collegiale – che sarebbero state compiute, innanzi al giudice delegato dal tribunale, nell’udienza tenutasi innanzi al primo.
La censura processuale in cassazione deve individuare specificamente le attività contestate e gli elementi processuali rilevanti; una deduzione generica dell’esistenza di aspetti decisivi trattati dal giudice delegato non soddisfa tale onere.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
in parte qua, dunque, il motivo è inammissibile perchè, in violazione del principio desumibile dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i) da un lato, non indica specifiche attività, se non decisorie quanto meno sicuramente valutative – diverse dalla sola comparizione del debitore, dalla presentazione della integrazione del piano e dal deposito di altra documentazione, tutte comunque valutate, poi, dal tribunale in sede di decisione collegiale – che sarebbero state compiute, innanzi al giudice delegato dal tribunale, nell’udienza tenutasi innanzi al primo.
La deduzione di un error in procedendo richiede l’indicazione specifica degli atti e delle attività processuali rilevanti, secondo gli oneri di specificità e documentazione del ricorso per cassazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, con conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale
La nullità processuale dedotta in cassazione non tutela la regolarità astratta del procedimento: il ricorrente deve indicare il pregiudizio concreto arrecato al diritto di difesa dal vizio denunciato.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ferma la verifica amministrativa circa la debenza concreta.
Massime di principio
- Nel procedimento camerale applicato a diritti soggettivi, in mancanza di deroghe normative, un componente del collegio può essere delegato alla raccolta di elementi istruttori, che restano soggetti alla piena valutazione collegiale. La delega non comporta di per sé un vizio di costituzione del giudice: occorre dimostrare che il delegato abbia svolto funzioni decisorie o valutative riservate al collegio.
- La deduzione in cassazione di una nullità processuale richiede l’indicazione delle specifiche attività viziate e del pregiudizio concreto arrecato al diritto di difesa; non è sufficiente invocare l’astratta irregolarità del procedimento.
- Nel concordato preventivo, dopo il deposito della proposta iniziale, sono consentite le integrazioni al piano e la produzione di nuovi documenti secondo la disciplina applicabile; una nuova relazione del professionista attestatore è richiesta quando siano apportate modifiche sostanziali alla proposta o al piano.
- In assenza di modifiche sostanziali della proposta o del piano, l’attestatore non può sostituire o modificare le conclusioni già rese con una diversa valutazione, anche se basata su documentazione ulteriore. L’attendibilità dell’attestazione va valutata con riferimento al momento del suo deposito.
- Relazioni attestative depositate con conclusioni contrastanti possono compromettere la chiarezza e la coerenza necessarie affinché i creditori valutino in modo effettivo e consapevole la proposta concordataria.
- Nel regime temporale applicabile alla fattispecie, la percentuale minima del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari costituiva un presupposto di ammissibilità del concordato preventivo.
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