Cassazione Civile, Sentenza n. 10890/2020 del 08/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La ricorrente aveva stipulato con una società poi fallita un contratto preliminare di vendita immobiliare il 9 dicembre 2009, trascritto il 14 dicembre 2009. Il giudice delegato aveva respinto la sua richiesta, formulata ai sensi degli artt. 72, ultimo comma, e 108, comma 2, L. Fall., di ordinare al curatore di dare esecuzione al preliminare e di disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull’immobile. Il Tribunale di Siena, con decreto dell’8-9 febbraio 2018, aveva rigettato il reclamo ex art. 26 L. Fall.; aveva osservato, tra l’altro, che era decorso il termine previsto dall’art. 2645-bis, comma 3, c.c. e aveva escluso l’applicabilità della purgazione prevista dall’art. 108, comma 2, L. Fall. alla vendita eseguita dal curatore in adempimento del preliminare, distinguendola dalla vendita coattiva. Con un unico motivo di ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., la promissaria acquirente denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 72, ultimo comma, e 108, comma 2, L. Fall., anche in relazione all’art. 3 Cost. Sosteneva che, trattandosi di preliminare avente ad oggetto un immobile destinato ad abitazione principale dell’acquirente e trascritto, il curatore non potesse sciogliersi dal contratto e dovesse stipulare il definitivo; da tale adempimento discenderebbe la natura coattiva della vendita e l’applicazione della norma che consente la cancellazione delle ipoteche. Deduceva inoltre il contrasto del decreto con Cass. n. 3310/2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la questione dell’applicabilità dell’art. 108, comma 2, L. Fall. alla vendita effettuata in esecuzione del preliminare. Ha ritenuto che il decreto emesso sul reclamo ex art. 26 L. Fall. riguardasse il controllo sull’esercizio, da parte del curatore, dei poteri di amministrazione del patrimonio fallimentare e non avesse natura decisoria su diritti soggettivi né attitudine alla definitività; non era quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Il principio vale anche per la fattispecie dell’art. 72, ultimo comma, L. Fall., pur caratterizzata dall’obbligo del curatore di eseguire il preliminare quando ricorrano i presupposti di legge. La ricorrente può far valere nelle sedi ordinarie gli effetti che assume derivare dalla condotta del curatore, ove sussistano i presupposti. La Corte ha precisato che i precedenti invocati sull’ammissibilità riguardavano casi in cui il curatore era già subentrato nel preliminare e aveva disposto la cancellazione delle ipoteche, circostanza non presente nella fattispecie. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla curatela le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Con la conseguenza che detto provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., potendo i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall’attività così esercitata si pretendono far derivare.
Il ricorso straordinario per cassazione è escluso per i provvedimenti non decisori e privi di attitudine alla definitività, che riguardano la gestione e il controllo dell’amministrazione del patrimonio fallimentare; gli interessati possono contestarne gli effetti nelle sedi ordinarie.
art. 26 L. Fall.
il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 26, respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore ha esercitato, a norma dell’art. 72 stessa legge, la facoltà di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito.
Il decreto che decide il reclamo contro l’atto del curatore relativo alla gestione di un contratto pendente non è decisorio quando si limita al controllo sull’esercizio dei poteri di amministrazione del patrimonio fallimentare.
art. 72 L. Fall.
I riportati principi devono trovare applicazione, evidentemente, anche in relazione alla fattispecie di cui alla L. Fall., art. 72, u.c., oggi invocata dalla T.P., benchè questa sia astrattamente caratterizzata dall’obbligo del curatore fallimentare (con esclusione, dunque, dell’alternativa prevista, in genere, per i contratti preliminari, dalla L. Fall., art. 72, comma 1) di dare esecuzione al contratto preliminare di vendita trascritto ex art. 2645-bis c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente.
Anche quando ricorrano i presupposti dell’ultimo comma dell’art. 72 L. Fall. e il curatore sia tenuto a dare esecuzione al preliminare trascritto relativo all’abitazione principale dell’acquirente, il provvedimento del giudice delegato sul reclamo resta un atto di gestione e controllo non impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
art. 2645-bis c.c.
I riportati principi devono trovare applicazione, evidentemente, anche in relazione alla fattispecie di cui alla L. Fall., art. 72, u.c., oggi invocata dalla T.P., benchè questa sia astrattamente caratterizzata dall’obbligo del curatore fallimentare (con esclusione, dunque, dell’alternativa prevista, in genere, per i contratti preliminari, dalla L. Fall., art. 72, comma 1) di dare esecuzione al contratto preliminare di vendita trascritto ex art. 2645-bis c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente.
La trascrizione del preliminare rileva, nel contesto dell’art. 72, ultimo comma, L. Fall., per individuare la fattispecie in cui il curatore è astrattamente tenuto a eseguire il contratto, ma non rende decisorio né ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice delegato.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di declaratoria d’inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, fermo restando che la debenza concreta va verificata dall’amministrazione giudiziaria.
Massime di principio
- Il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di reclamo ex art. 26 L. Fall., controlla l’esercizio da parte del curatore dei poteri di amministrazione del patrimonio fallimentare non è decisorio se non risolve una controversia su diritti soggettivi e non è dotato di attitudine alla definitività; non è pertanto impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
- La non ricorribilità per cassazione del provvedimento di controllo sulla gestione fallimentare opera anche quando la fattispecie del preliminare trascritto relativo all’abitazione principale dell’acquirente comporti, in astratto e ricorrendone i presupposti, l’obbligo del curatore di eseguire il contratto. Gli interessati possono far valere nelle sedi ordinarie gli effetti che assumono derivare dalla condotta del curatore.
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