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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13738/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

La lite nasce da un giudizio promosso dalla società titolare di un conto corrente bancario, insieme ad alcuni garanti, per ottenere la rideterminazione del saldo depurato da addebiti ritenuti illegittimi (in particolare capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e profili di usura), con conseguente ripetizione/ricostruzione del dare-avere nei rapporti con la banca. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ricostruendo il saldo a credito della società e riconoscendo anche una somma per il ritardo nell'adempimento. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della banca, ritenendo, tra l'altro, che: il fido di fatto concesso al correntista incidisse sulla qualificazione delle rimesse; la commissione di massimo scoperto fosse nulla per indeterminatezza; la questione dell'usura sopravvenuta fosse irrilevante; il ricalcolo corretto dovesse partire da una serie di estratti conto continui; e che, in mancanza di appello incidentale del correntista, non potessero essere espunti dal conteggio alcuni importi già favorevoli al correntista. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione di norme in tema di ripetizione dell'indebito, prescrizione e conto corrente, sostenendo che dal saldo rettificato avrebbero dovuto essere detratte le rimesse solutorie prescritte e che non era corretto ancorare il calcolo al c.d. saldo ricalcolato; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., censurando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il motivo sarebbe stato in astratto fondato ma non accoglibile per mancanza di appello incidentale della società correntista, nonché lamentando l'incompletezza della documentazione contabile e l'omesso rinnovo della consulenza tecnica; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata, fondata sulla permanenza del fido di fatto, qualificato come nullità di protezione azionabile solo dal correntista, elemento che escludeva la natura solutoria delle rimesse; inoltre il motivo mirava a un riesame dei fatti e dei risultati della consulenza tecnica. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché diretto a contestare accertamenti di fatto sul ricalcolo del conto e sulla valutazione della documentazione, senza denunciare specifici errori di diritto, mentre la Corte ha richiamato il principio per cui, nei giudizi di ripetizione in materia di conto corrente, la prova dei movimenti può essere desunta anche aliunde e la valutazione è riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché subordinato all'accoglimento dei primi due e quindi privo di autonoma consistenza. La banca è stata condannata alle spese e ai conseguenti oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione dell'indebito, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché tendevano a contestare il giudizio di fatto e la ratio della decisione di merito.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione delle rimesse, senza incidere sull'esito per inammissibilità dei motivi.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al termine ordinario di prescrizione, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 1823 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul conto corrente e sulla regolazione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1842 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di apertura di credito/fido di fatto; la Corte ha valorizzato la ratio della sentenza di merito secondo cui il fido di fatto integra una nullità di protezione azionabile solo dal correntista.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ha rilevato che la doglianza investiva un accertamento di fatto e non un errore sul riparto dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la censura è stata reputata inammissibile perché sostanzialmente rivolta al riesame delle risultanze istruttorie.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo sulle spese; il motivo è stato dichiarato inammissibile per dipendenza dall'accoglimento degli altri motivi.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 91 c.p.c.; la censura è stata ritenuta priva di autonoma decisività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi effettivamente decisiva della sentenza impugnata, anche se formula censure astrattamente pertinenti al tema controverso.
  • Le contestazioni che mirano a ottenere una diversa ricostruzione del saldo di conto corrente, o una diversa valutazione della consulenza tecnica e della documentazione contabile, investono un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non sotto specifici profili di violazione di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
  • In tema di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione di somme indebitamente addebitate non è necessariamente onerato della produzione di tutti gli estratti conto periodici, potendo la prova dei movimenti desumersi anche da altri elementi probatori e dalla consulenza tecnica d'ufficio, purché il giudice di merito li valuti in modo logicamente coerente.
  • La qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie va effettuata in relazione alla concreta ricostruzione del rapporto e del fido effettivamente operante; se la decisione di merito si fonda su una specifica premessa fattuale non adeguatamente censurata, la doglianza sulla prescrizione delle rimesse perde decisività.
  • Le censure sulle spese di lite sono inammissibili quando sono formulate in modo meramente subordinato all'accoglimento di altri motivi e non presentano un'autonoma critica della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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