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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19534/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento di euro 2.641,18, somma ingiunta in favore di un vigile del fuoco volontario discontinuo a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l'attività prestata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma. Il Ministero ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, rimasto soccombente in primo e secondo grado, ha ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano il personale volontario dei vigili del fuoco e dell'art. 2120 c.c., sostenendo che tale personale non è legato da un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero e, quindi, non ha diritto al TFR; ha inoltre censurato la sentenza d'appello per avere valorizzato il trattamento economico parametrato a quello del personale permanente, senza considerare il carattere volontario, temporaneo e non continuativo della prestazione. Con il secondo motivo ha dedotto che l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006 doveva essere letto in armonia con l'art. 2120 c.c., dal quale discende che il TFR presuppone la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, elemento non configurabile nel caso del personale volontario. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi e ha richiamato il proprio orientamento, in continuità con la Corte costituzionale, secondo cui il rapporto tra amministrazione e personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco non è un rapporto di impiego subordinato ma un rapporto di servizio esclusivamente funzionale; di conseguenza, il TFR non è dovuto e il riferimento dell'art. 10 del d.lgs. n. 139/2006 va circoscritto alle sole voci di trattamento espressamente richiamate, senza estensione alle componenti incompatibili con la natura non impiegatizia del rapporto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., revocando il decreto ingiuntivo originariamente opposto e rigettando la domanda del vigile del fuoco volontario sul TFR. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo, in ragione della complessità della questione e del successivo consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 76 del 2004

    richiamato per affermare che il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego con l'amministrazione

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76 del 2004

    richiamato insieme alle altre norme di settore per escludere la natura di impiego del rapporto

  • art. 4, comma 12, L. n. 183 del 2011

    ha integrato l'art. 10 del decreto legislativo, escludendo i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco dalla disciplina del lavoro a termine

  • art. 2120 c.c.

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte per affermare che il TFR presuppone un rapporto di lavoro subordinato cessato, non configurabile per il personale volontario

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006

    la Corte lo interpreta nel senso che il trattamento economico del volontario è parametrato alle sole voci espressamente indicate e non comprende il TFR; inoltre ribadisce che il rapporto è di servizio e non di impiego

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere direttamente nel merito senza rinvio quando non sono necessari accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato, anche per il meccanismo della prenotazione a debito

  • Direttiva n. 1999/70/CE

    richiamata tramite la clausola 4 dell'Accordo quadro per affermare che i volontari dei vigili del fuoco non rientrano nell'ambito dei lavoratori a termine tutelati

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE

    non si applica al personale volontario dei vigili del fuoco perché manca un contratto o rapporto di lavoro a termine

  • sentenza Corte costituzionale n. 267/2013

    richiamata come base dell'esclusione della natura subordinata del rapporto e della qualificazione in termini di dipendenza funzionale esclusivamente collegata a funzioni straordinarie

Massime di principio

  • Il rapporto tra amministrazione pubblica e personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, quando il legislatore lo qualifica espressamente come non costitutivo di rapporto di impiego, deve essere ricostruito come rapporto di servizio a contenuto funzionale e non come rapporto di lavoro subordinato, anche se le prestazioni sono inserite nell'organizzazione del Corpo e sono retribuite secondo parametri assimilati a quelli del personale di ruolo.
  • In presenza di una disciplina speciale che esclude il rapporto di impiego, non è possibile estendere al personale volontario istituti tipici del lavoro subordinato, come il trattamento di fine rapporto, se tali istituti presuppongono per legge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato cessato.
  • La previsione normativa che parametra il compenso del personale volontario ad alcune voci del trattamento economico del personale permanente va interpretata in modo letterale e restrittivo: l'assimilazione vale solo per le componenti espressamente richiamate e non può essere estesa a voci non menzionate o incompatibili con la natura non impiegatizia del rapporto.
  • Quando la questione di diritto è già stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda originaria.
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Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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