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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04351/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Chieti, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento con cui, nel precedente procedimento penale a suo carico per minaccia aggravata in concorso, era stata disposta la confisca e distruzione di una pistola sequestrata, con devoluzione dell'arma al Corpo di Artiglieria territorialmente competente. Con il ricorso sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 665 e ss. c.p.p., assumendo che la competenza a decidere spettasse al giudice della cognizione perché, al momento dell'atto di appello contro il provvedimento di confisca, la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non luogo a procedere per remissione di querela non era ancora irrevocabile; 2) violazione degli artt. 205 e 236 c.p. per asserita abnormità del provvedimento, poiché la confisca sarebbe stata disposta con un atto successivo e diverso rispetto alla sentenza di condanna; 3) violazione dell'art. 240 c.p., sostenendosi che, a fronte di un proscioglimento per estinzione del reato per remissione di querela, la confisca non sarebbe stata legittima, non rientrando il reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma tra quelli che consentono la confisca obbligatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità per tardività, rilevando che l'ordinanza impugnata era stata depositata il 16 giugno 2025 e notificata al domicilio eletto il 18 giugno 2025, sicché il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione ex art. 585 c.p.p. scadeva il 3 luglio 2025, mentre il ricorso era stato depositato solo il 10 luglio 2025. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato solo per indicare il concorso di persone nel reato contestato nel procedimento originario

  • art. 612, comma 2, c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del reato presupposto, minaccia aggravata dall'uso dell'arma

  • art. 665 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la competenza del giudice della cognizione sulla questione esecutiva

  • art. 236 c.p.

    invocato dal ricorrente insieme all'art. 205 c.p. per contestare la legittimità del provvedimento di confisca

  • art. 205 c.p.

    richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata dal provvedimento impugnato

  • art. 240 c.p.

    richiamato per sostenere che la confisca non fosse consentita nel caso di proscioglimento per remissione di querela

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità senza formalità nei casi di tardiva impugnazione

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato quale ipotesi di inammissibilità per inosservanza dei termini di impugnazione

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    richiamato per individuare il termine di impugnazione di quindici giorni

  • art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.

    richiamato per il dies a quo e il computo del termine di impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza notificata deve essere proposto nel termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p.; il deposito oltre la scadenza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'impugnazione è tardiva, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza esaminare i motivi di merito.
  • In presenza di tardività dell'impugnazione, le censure sulla competenza, sulla legittimità del provvedimento esecutivo o sulla confiscabilità del bene restano assorbite.
  • Ai fini del controllo di ammissibilità rileva la data di notificazione dell'ordinanza risultante dagli atti, non quella allegata dalla parte ricorrente se smentita documentalmente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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