Cassazione Civile, Ordinanza n. 24495/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del Modello Unico 2012, relativa all'anno d'imposta 2011, per omesso versamento di imposte già esposte in dichiarazione. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, in appello, aveva ritenuto legittimo il recupero di capitale e interessi, ma aveva ridotto a un terzo le sanzioni sul presupposto che non fosse stata notificata la comunicazione di irregolarità, che avrebbe consentito la definizione agevolata. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997 e degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la comunicazione preventiva è dovuta solo quando dal controllo automatizzato emergano risultati diversi da quelli dichiarati o incertezze su aspetti rilevanti, non invece nei casi di mero omesso o tardivo versamento di imposte dichiarate.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene fondato il motivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata, la comunicazione di irregolarità e il correlato contraddittorio preventivo sono dovuti solo in presenza di obiettive incertezze derivanti dalla dichiarazione o dal raffronto con altri atti dell'Amministrazione; quando la violazione consiste nel mero omesso versamento delle imposte dichiarate, tale adempimento non è prescritto e non spetta la riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997. La sentenza della CTR viene quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La riduzione delle sanzioni e il contraddittorio preventivo presuppongono obiettive condizioni di incertezza; non operano nei casi di mero omesso o tardivo versamento delle imposte dichiarate.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Nel controllo automatizzato la comunicazione di irregolarità è dovuta solo se emergono risultati diversi rispetto alla dichiarazione o incertezze su aspetti rilevanti; non è prescritta per il semplice omesso versamento.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
La disciplina del controllo automatizzato IVA segue il medesimo criterio: comunicazione preventiva necessaria solo in presenza di discrepanze o incertezze rilevanti, non per omessi versamenti dichiarati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la comunicazione di irregolarità è necessaria solo quando il controllo evidenzi un risultato diverso da quello dichiarato o incertezze rilevanti sul contenuto della dichiarazione o su dati acquisiti dall'Amministrazione.
- Se la pretesa tributaria deriva dal mero omesso o tardivo versamento di imposte regolarmente indicate dal contribuente in dichiarazione, non sussiste un obbligo di contraddittorio preventivo ai fini dell'emissione della cartella.
- La mancata comunicazione di irregolarità non comporta, nei casi in cui essa non sia dovuta, la riduzione delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997.
- In cassazione, la censura per violazione di legge è fondata quando il giudice di merito applica la disciplina del contraddittorio preventivo a fattispecie in cui la legge e la giurisprudenza escludono tale obbligo.
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