Cassazione Penale, Sentenza n. 6947/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 27/01/2021. I reati contestati al ricorrente comprendevano partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), reati connessi al traffico di stupefacenti (appropriazione di partita di marijuana di 5 kg e gestione/coltivazione di piantagione) e un'estorsione aggravata collegata alla cosca Pesce (art. 416-bis.1). In cassazione la difesa deduceva vizi di motivazione e insufficienza del compendio indiziario, contestando l'interpretazione delle intercettazioni (captazioni informatiche/trojan) e l'automaticità nella valutazione della pericolosità sociale ai fini della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati i cinque motivi proposti. Per ciascun motivo la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la decisione, basandosi in particolare sulle intercettazioni acquisite (captazioni informatiche) che evidenziavano il rapporto privilegiato del ricorrente con i vertici della cosca Pesce, il suo coinvolgimento nella gestione di attività estorsive e nella vicenda degli stupefacenti e, dunque, la sussistenza della gravità indiziaria e della pericolosità sociale. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione delle intercettazioni (questione di fatto riservata al giudice di merito). Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende pari a tremila euro, con trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario ove è ristretto.
Norme richiamate
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente dimostrato l'"affectio societatis" e il ruolo stabile e funzionale del ricorrente nella cosca Pesce, sulla base delle intercettazioni e del quadro indiziario
Aggravante collegata a reati (in particolare estorsione) commessi in relazione ad un'organizzazione mafiosa; la Corte ha distinto la valutazione della pericolosità in presenza di tale aggravante, richiedendo verifiche sugli elementi indiziari che collegano funzionalmente l'agente al sodalizio
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Criterio tra quelli per la custodia cautelare (esigenze cautelari): la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato l'elevato disvalore dei delitti e la riconducibilità a un ambito 'ndranghetistico come elemento a sostegno della misura
Presunzione di pericolosità sociale per il reato di associazione mafiosa e conseguente difficoltà ad escludere la misura cautelare salvo prova del definitivo distacco dall'associazione; la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione nel caso di specie perché non risultavano elementi concreti e specifici di allontanamento dal sodalizio
Obblighi di motivazione e modalità di valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato e conforme ai principi di valutazione indicati, nonostante le censure difensive
art. 625-bis c.p. (richiamato)
Norma richiamata nella contestazione relativa a reati contro il patrimonio/appropriazione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni supportassero la configurazione delle condotte contestate (appropriazione/illecito possesso relativo alla partita di marijuana)
art. 629, comma 2 c.p. in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p.
Norme relative a rapina/estorsione ed aggravamenti: utilizzate per qualificare l'ipotesi estorsiva contestata e la sua connessione con l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero sufficienti a sostenere il giudizio di gravità indiziaria
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 73 (comma 4)
Richiamata in relazione ai reati connessi al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che le intercettazioni e il compendio indiziario erano idonei a sostenere le accuse relative alla gestione/coltivazione/appropriazione di stupefacenti
Norma che autorizza la condanna al pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha imposto il versamento di tremila euro
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale che dispone la comunicazione dell'esito del provvedimento all'istituto penitenziario; la Corte ha ordinato la trasmissione della copia del provvedimento al direttore della casa circondariale
Massime di principio
- In casi di associazione mafiosa la valutazione della gravità indiziaria può fondarsi in modo determinante su intercettazioni e captazioni informatiche; l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza
- La presunzione di pericolosità per chi è accusato di associazione mafiosa (art. 275, comma 3 c.p.p.) opera in favore della custodia cautelare, salvo prova concreta e specifica dell'interruzione dei legami col sodalizio; per reati aggravati ex art. 416-bis.1 la valutazione richiede invece un focus sugli elementi indiziari che dimostrino collegamenti funzionali tra agente e consorteria
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare fondata su intercettazioni è necessario criticare la logica e la coerenza del percorso argomentativo del giudice di merito (dimostrare manifesta illogicità), non limitarsi a divergere nell'interpretazione del contenuto delle conversazioni
- Le decisioni del giudice di merito che ricostruiscono ruoli associativi e contributi criminosi sulla base di un compendio indiziario articolato (intercettazioni, rapporti personali con i vertici, riscontri investigativi) sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo carenze logico-motivazionali evidenti
- Quando la difesa vuole superare la presunzione di pericolosità o contestare la gravità indiziaria è strategico produrre elementi concreti che attestino il distacco dall'associazione o la non sussistenza di collegamenti funzionali (es. dichiarazioni, riscontri documentali o testimonianze che dimostrino l'assenza di rapporti continuativi)
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