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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21381/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dall'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di un decreto di espulsione con contestuale accompagnamento coattivo alla frontiera nei confronti di un cittadino albanese. Il Giudice di pace aveva poi convalidato il provvedimento. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: primo, la nullità del decreto di convalida per assoluta carenza di motivazione sulle ragioni della convalida; secondo, la violazione dell'art. 13, commi 3 e 5-bis, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 132 c.p.c. per avere il giudice provveduto oltre il termine massimo di 48 ore dalla richiesta del Questore; terzo, la violazione delle norme sull'accompagnamento alla frontiera per assenza del prescritto nulla osta del pubblico ministero alla permanenza nel territorio nazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, esaminato con priorità logica, osservando che il termine di 48 ore per la convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera è perentorio e deve ritenersi rispettato solo se entro tale termine sia stata fissata e abbia avuto concreto inizio l'udienza di convalida, con decisione assunta senza soluzione di continuità rispetto alla stessa udienza. Nel caso concreto, dagli atti risultava che l'udienza fissata entro il termine era stata rinviata a una data successiva, oltre le 48 ore, sicché la convalida era intervenuta tardivamente. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha annullato il provvedimento amministrativo di accompagnamento coattivo. Le questioni relative alla motivazione e al nulla osta del p.m. sono state ritenute superflue, perché assorbite dall'accoglimento del motivo sul termine.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della decisione per difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato per denunciare la violazione di legge e la nullità del decreto di convalida per superamento del termine di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    Viene richiamato per il motivo relativo all'assenza del nulla osta del pubblico ministero.

  • art. 13, commi 3 e 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La Corte afferma che il termine di 48 ore per provvedere alla convalida è perentorio; è rispettato solo se entro tale termine l'udienza è fissata e inizia concretamente, con decisione resa in continuità con l'udienza stessa.

  • art. 13 Cost.

    Il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera incide sulla libertà personale e deve rispettare le garanzie costituzionali previste per tale libertà, applicabili anche agli stranieri irregolari.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento lo straniero è ammesso automaticamente al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 133, comma 5, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione di questa norma quando soccombente è una pubblica amministrazione statale, poiché la condanna alle spese in favore dello Stato non opera in tale ipotesi.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La liquidazione delle spese compete all'autorità che ha proceduto e, in cassazione, al giudice che segue secondo le regole indicate dalla disposizione; in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, il termine di 48 ore è perentorio e non ammette deroghe: la convalida è tempestiva solo se entro quel limite l'udienza sia stata fissata e abbia avuto effettivo inizio, con decisione resa immediatamente o comunque senza soluzione di continuità rispetto all'udienza.
  • L'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera incide sulla libertà personale; ne consegue l'applicazione delle garanzie dell'art. 13 Cost. anche nei confronti dello straniero irregolare.
  • Quando la convalida è intervenuta oltre il termine di legge, il provvedimento amministrativo non può essere ulteriormente mantenuto in vita e va annullato nel giudizio di legittimità, con decisione nel merito se non residuano ulteriori attività.
  • Nel giudizio di convalida del trattenimento o dell'accompagnamento, lo straniero beneficia dell'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato, con conseguenti regole speciali sulla liquidazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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