Cassazione Civile, Ordinanza n. 19951/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità garante)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata al Comune di Parma una sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, in relazione alla pubblicazione sul sito istituzionale della determina dirigenziale che conteneva dati personali dei candidati esclusi da una procedura concorsuale, inclusa la ragione della mancata ammissione. Il Comune aveva proposto opposizione e, dopo un primo accoglimento, la decisione era stata cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio il Tribunale aveva nuovamente accolto l’opposizione, ritenendo legittima la pubblicazione integrale dell’atto in nome della trasparenza delle procedure di reclutamento della pubblica amministrazione. Il Garante ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione della disciplina sul pubblico impiego, sull’accesso agli atti e sulla protezione dei dati personali, sostenendo che la pubblicità delle procedure concorsuali non consente la divulgazione indiscriminata di informazioni personali attinenti alla sfera psico-attitudinale o al possesso dei requisiti del singolo candidato; con il secondo motivo ha censurato l’erroneo richiamo al principio di accesso civico e trasparenza quale giustificazione della pubblicazione della motivazione dell’esclusione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, affermando che la pubblicazione sul sito istituzionale poteva riguardare l’esito della selezione, ma non la motivazione individuale dell’esclusione contenente dati personali, accessibili soltanto ai diretti interessati tramite idonee procedure di autenticazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso del Garante, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa al Tribunale di Parma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio della decisione è che, nelle procedure di reclutamento della pubblica amministrazione, il principio di trasparenza non autorizza la diffusione generalizzata di dati personali del candidato escluso oltre quanto strettamente necessario alla conoscibilità dell’esito della procedura.
Norme richiamate
richiamato come base della sanzione amministrativa per la violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
richiamato insieme alla disposizione sanzionatoria; la Corte lo considera nel quadro della disciplina sulla diffusione dei dati personali nelle procedure pubbliche.
richiamato per il principio di pubblicità delle procedure di reclutamento del personale pubblico, ma non in senso tale da consentire la divulgazione indiscriminata di dati personali.
richiamato in tema di accesso agli atti e bilanciamento con la riservatezza.
richiamato quale limite all’accesso, rilevante nel bilanciamento con la tutela dei dati personali.
richiamato come disciplina attuativa dell’accesso documentale, da coordinare con la riservatezza.
art. 8 CEDU
richiamato a sostegno della tutela della vita privata e dei dati personali.
Direttiva 95/46/CE
richiamata come fonte europea di tutela dei dati personali e del principio di proporzionalità nella diffusione.
art. 5 Regolamento (UE) 2016/679
richiamato come parametro di liceità, minimizzazione e limitazione della diffusione dei dati personali.
richiamato dal ricorrente per contestare il richiamo del giudice di merito alla trasparenza e all’accesso civico; la censura è stata ritenuta assorbita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale norma processuale che fonda i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle procedure di reclutamento del personale pubblico coesistono l’interesse alla trasparenza della selezione e quello alla riservatezza dei candidati; il bilanciamento tra tali interessi impone di distinguere tra atti e dati diffusibili a tutti e dati accessibili solo agli interessati.
- È legittima la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’esito della procedura selettiva o della graduatoria, mentre non è consentita la diffusione generalizzata della motivazione individuale dell’esclusione quando essa riveli dati personali del candidato non strettamente necessari alla conoscibilità dell’esito.
- Le informazioni relative al possesso o al mancato possesso dei requisiti di un candidato, ove contengano dati personali, non possono essere rese indiscriminatamente accessibili mediante pubblicazione integrale dell’atto, ma devono essere rese conoscibili solo ai diretti interessati tramite adeguate procedure di autenticazione.
- Il principio di trasparenza dell’azione amministrativa non può essere interpretato come diritto di accesso indiscriminato a dati personali contenuti negli atti concorsuali, dovendo sempre essere rispettato il principio di minimizzazione della diffusione dei dati.
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