Cassazione Civile, Ordinanza n. 27627/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che, in riforma del primo grado, aveva dichiarato illegittimi i contratti a termine e di somministrazione intercorsi tra il Ministero e il lavoratore, per difetto di specifica indicazione delle ragioni temporanee legittimanti le assunzioni, condannando l'Amministrazione al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente accolto la domanda risarcitoria senza considerare che, medio tempore, era intervenuta la stabilizzazione del lavoratore a partire dal 1° gennaio 2018, in forza di decreto ministeriale del 21 dicembre 2017; secondo il ricorrente, tale stabilizzazione avrebbe eliminato l'illecito e quindi inciso sul diritto al risarcimento. La controricorrente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la deduzione del Ministero si fondasse su un fatto sopravvenuto - la stabilizzazione intervenuta dopo la lettura del dispositivo della sentenza d'appello e prima della pubblicazione - e che tale fatto non potesse essere introdotto nel giudizio di legittimità né provato mediante produzioni documentali, salvo i casi dell'art. 372 c.p.c. La Corte ha quindi escluso che la censura investisse realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, qualificandola come una sollecitazione inammissibile a riaprire una fase istruttoria ormai chiusa. Sono state poste a carico del Ministero le spese del giudizio di cassazione; è stata invece esclusa la responsabilità aggravata richiesta dalla controricorrente e, quanto al contributo unificato, la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
è richiamato come norma la cui violazione si assumeva nella gestione dei rapporti a termine; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per sopravvenienza del fatto dedotto.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
costituisce la base normativa dell'indennità risarcitoria liquidata dalla Corte d'appello per l'illegittima apposizione del termine e della somministrazione.
è richiamato per rinviare alla motivazione di precedente arresto della Corte sul divieto di allegare fatti sopravvenuti nel giudizio di legittimità.
è indicato come norma che consente produzioni documentali in cassazione solo nei casi tassativamente previsti; al di fuori di tali casi non è possibile provare fatti sopravvenuti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo unificato per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti fatti sopravvenuti, né fatti già verificatisi in pendenza dei gradi di merito ma non dedotti tempestivamente; la loro allegazione è inammissibile se comporta una richiesta di riesame istruttorio del giudizio di merito ormai definito.
- La sopravvenuta stabilizzazione del lavoratore, quando invocata per escludere o ridurre la pretesa risarcitoria fondata sull'illegittima apposizione del termine, costituisce fatto nuovo che non può essere valutato direttamente in sede di legittimità, salvo gli strumenti processuali specificamente previsti.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a invocare circostanze sopravvenute senza incidere sul ragionamento decisorio del giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- Le Amministrazioni dello Stato non sono soggette all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché operano mediante prenotazione a debito.
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