Cassazione Civile, Ordinanza n. 20691/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di rivendicazione di un terreno. I proprietari avevano chiesto la condanna al rilascio del fondo da parte degli occupanti; questi ultimi si erano costituiti sostenendo, in riconvenzionale, di aver versato in passato una somma per l'acquisto del fondo e di avere diritto all'indennità per miglioramenti ai sensi dell'art. 1150, ultimo comma, c.c. In appello la domanda principale era stata rigettata e quella riconvenzionale accolta, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto che la relazione con il bene fosse qualificabile come possesso, valorizzando il fatto che l'attività agricola fosse stata svolta prevalentemente dal padre di una delle occupanti e che il fabbricato fosse inserito in un progetto familiare comune. I ricorrenti per cassazione hanno censurato: 1) la violazione del giudicato esterno, deducendo che in un precedente giudizio era già stato accertato tra le stesse parti un rapporto di affittanza agraria sul medesimo fondo, risolto per inadempimento, con conseguente rilascio del bene; 2) la violazione dell'art. 230-bis c.c. e dell'art. 48 della l. n. 203/1982, per avere la Corte d'appello ricostruito la vicenda come se si trattasse di un rapporto diverso dallo schema tipico dell'impresa familiare coltivatrice; 3) la violazione degli artt. 1140 e 1150 c.c., per avere riconosciuto il possesso e quindi l'indennità per miglioramenti in assenza dei relativi presupposti; 4) la violazione dell'art. 132 c.p.c. per irriducibile contrasto logico della motivazione, poiché la sentenza impugnata da un lato dava atto che le rate del mutuo erano transitate sul conto dei ricorrenti, dall'altro negava che essi avessero pagato oltre metà del mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto vincolante il giudicato esterno formatosi sul precedente giudizio che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di affittanza agraria tra le parti e la sua risoluzione per inadempimento della conduttrice, con conseguente rilascio del fondo: ciò escludeva che la successiva relazione con il bene potesse essere qualificata come possesso in difetto di prova di un atto di interversione. Ha inoltre rilevato un insanabile contrasto logico della motivazione sul pagamento delle rate del mutuo, tale da integrare nullità della sentenza. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la disposizione sull'indennità per miglioramenti e rimborsi per spese straordinarie è eccezionale e si applica al possessore, non al detentore qualificato o ad altri soggetti; presuppone quindi la qualità di possessore al momento della restituzione della cosa.
la presunzione di possesso non opera quando la relazione con la cosa è sorta originariamente come detenzione; la cessazione del titolo non trasforma di per sé la detenzione in possesso.
la censura evocava la disciplina dell'impresa familiare, ma il motivo è stato dichiarato assorbito, quindi dalla decisione non emerge una specifica interpretazione della norma.
art. 48 della legge n. 203 del 1982
norma richiamata nel terzo motivo insieme all'art. 230-bis c.c.; il motivo è stato assorbito.
il contrasto irriducibile tra affermazioni decisive della motivazione integra nullità della sentenza.
la parte che eccepisca un giudicato esterno non deve produrre la certificazione di cancelleria se la controparte ammette espressamente l'intervenuta formazione del giudicato.
richiamato quale fonte del diritto all'indennità per miglioramenti, subordinato alla qualità di possessore.
Massime di principio
- Se tra le stesse parti esiste un giudicato esterno che ha già accertato l'esistenza e la risoluzione di un rapporto contrattuale relativo al medesimo bene, il giudice successivo deve conformarsi a quell'accertamento e non può riqualificare liberamente il rapporto in senso incompatibile con il giudicato, salvo prova di un successivo mutamento del titolo o di una valida interversione.
- La detenzione originata da un titolo non si converte in possesso per il solo venir meno del titolo: l'interversione richiede un comportamento esteriore, inequivoco e opponibile al titolare, idoneo a manifestare l'esercizio del potere sulla cosa 'uti dominus'.
- L'indennità per miglioramenti e le spese straordinarie prevista dall'art. 1150 c.c. spetta solo al possessore; non è estensibile in via analogica al detentore qualificato o a chi abbia comunque la disponibilità del bene in forza di un rapporto diverso dal possesso.
- La motivazione è nulla quando contiene affermazioni tra loro logicamente incompatibili su fatti decisivi della controversia, rendendo impossibile comprendere l'effettiva ratio decidendi.
- In presenza di espressa ammissione della controparte circa l'avvenuto passaggio in giudicato di una precedente decisione, non è necessaria la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.
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