Cassazione Civile, Ordinanza n. 01748/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione al passivo di un credito di lavoro nei confronti di un ente poi sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il tribunale aveva ammesso il creditore al passivo, con riserva del passaggio in giudicato di una precedente sentenza che aveva già riconosciuto differenze retributive per mansioni superiori corrispondenti al livello B1, e in chirografo per spese legali liquidate in quel giudizio. Lo stesso tribunale aveva invece rigettato la richiesta di ulteriori crediti retributivi connessi alle mansioni superiori (trattamenti accessori, TFR, premio incentivante), ritenendo che tali pretese non fossero coperte dal giudicato e che la relativa prova fosse insufficiente. Nel ricorso per cassazione il creditore ha dedotto, in sintesi, che: 1) il giudicato esterno sarebbe un’eccezione di merito in senso proprio, da sollevare tempestivamente dalla controparte, con la conseguenza che il giudice non avrebbe potuto rilevarlo d’ufficio; inoltre, poiché la controparte non lo avrebbe eccepito, il tribunale avrebbe dovuto attivare il contraddittorio ex art. 183 c.p.c. e art. 101 c.p.c.; 2) avrebbe prodotto una sentenza della Corte d’appello di Milano da cui risultava il diritto alla stabilizzazione e la relativa documentazione, sicché la pronuncia impugnata sarebbe errata nel non considerare tale prova. La Corte di cassazione ha però ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e inammissibile, osservando che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, anche in assenza di eccezione di parte, e che nel caso concreto il tribunale aveva correttamente valorizzato la sentenza già prodotta, limitando l’ammissione al passivo al solo credito effettivamente coperto dal giudicato; ha altresì rilevato che le doglianze sul frazionamento del credito e sulla mancata attivazione del contraddittorio non si confrontavano con la ratio decidendi e non rispettavano gli oneri di specificità e localizzazione degli atti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico, privo dell’indicazione delle norme asseritamente violate e del vizio denunciato, e comunque privo della puntuale dimostrazione della tempestiva produzione e localizzazione del documento richiamato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ammesso il credito solo nei limiti del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di condanna per differenze retributive da mansioni superiori, rigettando le ulteriori pretese non coperte da quel giudicato. Ha inoltre affermato che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e che, nel caso concreto, non era necessario sollecitare il contraddittorio su una questione che attiene a un elemento giuridico emergente dagli atti già prodotti. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha respinto in limine per difetto di specificità e di autosufficienza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con l’ulteriore obbligo del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve esporre in modo chiaro le ragioni di censura e consentire alla Corte di individuare il vizio dedotto; la mancata o errata indicazione formale della norma non è decisiva se la censura è comunque intelligibile, ma la doglianza deve restare specifica e autosufficiente.
art. 360 bis, lett. a), c.p.c.
La censura manifestamente infondata può essere dichiarata inammissibile quando la soluzione adottata dal giudice di merito sia conforme a un orientamento consolidato della Corte.
Il giudicato vincola le parti e delimita oggettivamente il perimetro delle pretese azionabili; non possono essere riconosciuti crediti ulteriori e diversi se ciò comporterebbe violazione dei limiti oggettivi del giudicato formatosi sulla precedente decisione.
L’obbligo di instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto che richiedano allegazioni o prove diverse, non le pure questioni di diritto o l’accertamento di un giudicato già risultante dagli atti.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di sottoporre la questione alle parti; la Corte ha escluso che, nel caso di specie, fosse necessario un intervento del giudice in tal senso.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e localizzare i दस्तumenti su cui fonda la censura; la mancata trascrizione/localizzazione determina inammissibilità.
art. 369, comma 1, n. 4 c.p.c.
Ai fini dell’ammissibilità in cassazione occorre depositare e indicare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con specifica localizzazione.
art. 96 l.f.
La Corte richiama la regola della ammissione al passivo con riserva del credito subordinata al passaggio in giudicato della sentenza esterna prodotta.
art. 99 l.f.
È richiamato quale rimedio di opposizione allo stato passivo nel contesto della procedura concorsuale.
La pretesa ammessa al passivo è collocata in privilegio per crediti di lavoro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 209 l.f.
È menzionato nel riepilogo della domanda di ammissione al passivo proposta dal creditore.
Massime di principio
- Il giudicato, anche esterno, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo quando risulti dagli atti ritualmente acquisiti; non costituisce eccezione in senso tecnico rimessa alla sola iniziativa di parte.
- Il giudice può e deve delimitare l’ammissibilità di una pretesa in base ai limiti oggettivi del giudicato già formatosi; non è consentito riconoscere crediti ulteriori se ciò comporta una decisione incompatibile con la precedente statuizione definitiva.
- L’obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio opera per questioni fattuali o miste che richiedano nuove allegazioni o prove, non per questioni di puro diritto o per l’accertamento di un giudicato già emergente dagli atti.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, intelligibile e autosufficiente: occorre indicare il vizio, le norme asseritamente violate e i documenti rilevanti, con puntuale localizzazione; la carenza di tali requisiti determina inammissibilità.
- La mancata allegazione del passaggio in giudicato di una sentenza posta a fondamento della pretesa può giustificare l’ammissione del credito al passivo con riserva, subordinandone la definitiva opponibilità all’esito del giudicato.
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