Cassazione Civile, Ordinanza n. 21307/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
L'Agenzia delle Dogane aveva irrogato allo spedizioniere, qualificato come rappresentante diretto dell'importatore, sanzioni per asserita responsabilità solidale in relazione alla sottofatturazione della merce importata e alla rettifica del valore di transazione dichiarato in dogana. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello la domanda era stata respinta. In cassazione ha proposto sette motivi: ha denunciato, anzitutto, omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'indeterminatezza o indeterminabilità dell'importo sanzionatorio e, in via consequenziale, la violazione dell'art. 16 d.lgs. 472/1997 per mancanza nell'atto dei criteri di quantificazione della sanzione; ha poi contestato la violazione dell'art. 5 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la responsabilità sanzionatoria richiede colpevolezza e non può fondarsi su una presunzione legata alla sola qualifica professionale di spedizioniere, pena l'introduzione di una responsabilità oggettiva; infine ha dedotto la violazione delle norme doganali e sanzionatorie richiamate dal giudice di merito, sostenendo che la responsabilità solidale del rappresentante diretto per il pagamento della sanzione non può prescindere dalla prova di una sua effettiva partecipazione colpevole alla violazione e che, nel caso concreto, egli aveva solo trasmesso la dichiarazione predisposta dall'importatore senza disporre di tutti gli elementi necessari a verificare il valore effettivo della merce.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il terzo e il sesto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto fondato il motivo di omessa pronuncia sull'indeterminatezza dell'importo sanzionatorio, osservando che la sentenza d'appello non si era affatto confrontata con quella specifica censura. Ha quindi affermato che la responsabilità solidale dello spedizioniere che operi in rappresentanza diretta non può essere affermata in via automatica o presuntiva per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione doganale e di averne asseverato i dati; occorre, invece, che l'Amministrazione provi che il professionista abbia fornito dati o documenti che conosceva o avrebbe dovuto conoscere come irregolari, incompleti, non veritieri, inidonei o invalidi. Poiché la sentenza impugnata aveva fondato la responsabilità sul mero dovere di controllo professionale e sulla mancata verifica del valore effettivo della merce, senza applicare il corretto criterio probatorio e sostanziale, la Corte ha cassato la decisione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare omessa pronuncia e nullità della sentenza di merito
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge in tema di sanzioni doganali e responsabilità dello spedizioniere
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi, poi assorbito
richiamato come norma che impone la specificazione dei criteri di determinazione delle sanzioni nell'atto di contestazione
richiamato per affermare che la sanzione richiede un accertamento della colpevolezza e non una responsabilità oggettiva
art. 2, commi 6 e 7, l. n. 213/2000
interpretato come disposizione che individua i soggetti passivi dell'obbligazione doganale, ma non disciplina in sé il regime sanzionatorio
art. 38 TULD
richiamato nel motivo di ricorso come norma rilevante per la disciplina doganale
art. 11, comma 2, d.lgs. 472/1997
richiamato per contestare la configurabilità della responsabilità solidale senza prova di colpevolezza
richiamati nel quadro delle norme sulle sanzioni amministrative tributarie e sul principio di personalità
richiamato dal ricorrente come norma incompatibile con una responsabilità presunta
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla rappresentanza diretta
art. 201 CDC
richiamato dalla Corte per affermare che lo spedizioniere rappresentante diretto è responsabile solo se abbia fornito i dati o documenti necessari alla dichiarazione e conoscesse o dovesse conoscere la loro erroneità o invalidità
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello determina nullità della sentenza quando il giudice di merito non mostri, nemmeno implicitamente, di avere esaminato e respinto quella censura con argomentazioni incompatibili con la tesi dell'appellante.
- In materia di sanzioni doganali, la responsabilità del rappresentante diretto non può essere affermata per il solo fatto della presentazione della dichiarazione o dell'asseverazione dei dati in essa contenuti: è necessario un accertamento positivo della sua partecipazione colpevole alla violazione.
- La responsabilità solidale dello spedizioniere rappresentante diretto sussiste solo se l'Amministrazione provi che egli abbia fornito dati o allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza, la non veridicità, l'inidoneità o l'invalidità.
- La mera qualifica professionale dello spedizioniere e il generico dovere di diligenza non sono sufficienti a fondare una responsabilità sanzionatoria automatica o oggettiva.
- Quando viene meno il presupposto oggettivo o soggettivo della pretesa tributaria nei confronti del rappresentante diretto, non può reggere neppure la correlata sanzione irrogata nei suoi confronti.
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