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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25851/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto aveva stipulato un contratto di franchising con una società e, contestualmente, aveva sottoscritto un modulo di finanziamento per coprire il contributo di ingresso. In giudizio ha sostenuto che il modulo di finanziamento fosse stato firmato in bianco e poi riempito senza alcun accordo preventivo, cioè "absque pactis", deducendo la falsità del documento e proponendo querela di falso. La Corte d'appello ha invece ritenuto, sulla base del collegamento tra il contratto di franchising e la richiesta di finanziamento, che la sottoscrizione non potesse qualificarsi come riempimento abusivo in assenza di patti, ma piuttosto come adesione a una richiesta accessoria al contratto principale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato: 1) la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su presunzioni non gravi, precise e concordanti, trascurando le deposizioni testimoniali che avrebbero confermato la firma in bianco e l'assenza di piena consapevolezza del contenuto del modulo; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 221 c.p.c., lamentando ultrapetizione perché la Corte d'appello avrebbe fatto leva sull'obbligo di preventiva lettura del modulo, tema non dedotto come oggetto del giudizio, e avrebbe confuso il riempimento "sine pactis" con quello "contra pacta".

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'uso della prova presuntiva da parte del giudice di merito per escludere il riempimento "absque pactis", osservando che non esiste una gerarchia legale tra prove e che il convincimento può formarsi anche in contrasto con altre risultanze istruttorie, purché sorretto da motivazione adeguata e non contraddittoria. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, precisando che il richiamo alla diligenza nella lettura dei documenti era soltanto argomento rafforzativo della conclusione sull'assenza di prova del riempimento abusivo, non un nuovo tema di decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma di legittimità per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale nei due motivi di ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'uso della prova presuntiva e la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per sostenere che le presunzioni utilizzate dalla Corte d'appello non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione, assumendo che il giudice d'appello avesse deciso su un tema non devoluto.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla querela di falso proposta contro il documento ritenuto compilato abusivamente.

  • art. 2702 c.c.

    Usato dalla Corte per ricordare che, nel caso di riempimento del foglio firmato in bianco senza alcun patto preventivo, l'abuso incide sulla provenienza della dichiarazione e richiede querela di falso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione della prova presuntiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile il convincimento del giudice di merito può fondarsi su presunzioni anche quando esse contrastino con altre prove acquisite, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da motivazione adeguata, logica e non contraddittoria.
  • Non esiste una gerarchia legale tra mezzi di prova: il giudice non è vincolato a preferire automaticamente la prova testimoniale rispetto alla prova presuntiva, ma deve spiegare in modo coerente perché attribuisce maggiore attendibilità a determinati elementi.
  • In sede di legittimità, la valutazione della ricorrenza dei requisiti della presunzione semplice è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi residuo, cioè per omesso esame di un fatto decisivo o per anomalie motivazionali radicali, non per una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'eccezione di ultrapetizione non ricorre quando il giudice richiami profili di diligenza o circostanze ulteriori soltanto come argomenti rafforzativi della decisione già fondata sul thema decidendum e non come autonoma ratio nuova.
  • Chi deduce il riempimento abusivo di un foglio firmato in bianco deve confrontarsi con la distinzione tra riempimento 'absque pactis' e riempimento 'contra pacta': nel primo caso l'abuso incide sulla provenienza della dichiarazione, nel secondo si tratta di violazione di un mandato ad scribendum già conferito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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