Cassazione Civile, Ordinanza n. 20902/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un giudizio per danno erariale promosso dalla Procura contabile nei confronti di più soggetti, tra cui un ente convenzionato con la gestione commissariale per attività tecnico-amministrative connesse a interventi di difesa del suolo e una società incaricata di supporto nell’ambito del medesimo contesto. In primo grado la Corte dei conti aveva escluso la propria giurisdizione verso l’ente ricorrente, mentre l’appello ha affermato la giurisdizione contabile anche nei suoi confronti, ritenendo configurabile un rapporto di servizio in senso lato per effetto dell’avvalimento previsto dalla disciplina del commissariato straordinario. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione delle norme sulla giurisdizione contabile, sostenendo che il richiamo all’avvalimento fosse solo atecnico e che il rapporto con l’ente fosse invece di natura contrattuale, limitato a prestazioni tecnico-amministrative di supporto, senza inserimento nella struttura del commissario né esercizio di funzioni pubblicistiche; ha inoltre dedotto l’apparente incoerenza della decisione, poiché per un altro soggetto coinvolto (Invitalia) era stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo, ribadendo che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste quando un soggetto esterno, anche privato, svolga di fatto attività o servizi pubblici nell’interesse e in vece dell’amministrazione, con uso di risorse pubbliche, essendo irrilevante il titolo formale del rapporto. Ha quindi osservato che, per l’ente ricorrente, la contestazione riguardava l’inutile duplicazione di prestazioni già disponibili presso l’amministrazione e la conseguente dispersione di denaro pubblico, mentre per Invitalia si trattava solo della non congruità del corrispettivo in un rapporto contrattuale; da ciò l’assenza di contraddizione nella decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’ente ricorrente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato. La Corte ha escluso che il richiamo all’avvalimento fosse privo di rilievo giuridico, affermando che ciò che conta è lo svolgimento effettivo di attività nell’interesse dell’amministrazione e in sua vece, a prescindere dal titolo formale del rapporto. Ha anche chiarito che la diversa soluzione adottata per un altro soggetto dipendeva dalla diversa causa petendi, fondata lì sulla mera incongruità del corrispettivo contrattuale e non sulla duplicazione inutile di attività pubbliche.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla giurisdizione e sul processo contabile, nel quadro della denuncia di violazione della disciplina sulla responsabilità erariale
richiamato insieme alle altre norme sulla giurisdizione contabile
richiamato insieme alle altre norme sulla giurisdizione contabile
art. 13 r.d. n. 1214 del 1934
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure sulla giurisdizione contabile
art. 52 r.d. n. 1214 del 1934
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure sulla giurisdizione contabile
richiamato come norma fondativa della responsabilità amministrativo-contabile
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
indicato come parametro del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato per il ricorso alle Sezioni Unite in tema di giurisdizione
art. 118, comma 8, Cost.
richiamato dalla parte ricorrente nel formulare il motivo
art. 4 D.P.C.M. 21 gennaio 2011
«per l’espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi ... di società specializzate a totale capitale pubblico ...»
la Corte valorizza il fatto che la norma consente l’utilizzo di soggetti esterni per attività svolte nell’interesse e in vece del commissario, a prescindere dal titolo formale del rapporto
utilizzato per dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti quando un soggetto esterno all’amministrazione, anche privato, sia incaricato di svolgere, nell’interesse pubblico e con risorse pubbliche, attività o servizi in sostituzione dell’ente, essendo sufficiente un rapporto di servizio in senso lato.
- Ai fini della giurisdizione contabile non è decisivo il nomen iuris del rapporto né la qualificazione formale del soggetto incaricato: rileva l’effettivo svolgimento di funzioni pubbliche o di attività sostitutive dell’amministrazione.
- L’eventuale erronea supposizione, da parte dell’amministrazione, circa la natura del soggetto incaricato non esclude la giurisdizione contabile se in concreto l’attività è stata svolta nell’interesse dell’ente pubblico e in sua vece.
- La diversa qualificazione della domanda risarcitoria può condurre a diverse soluzioni di giurisdizione: se la contestazione riguarda la duplicazione inutile di prestazioni già disponibili o non utili all’amministrazione, la questione si colloca nell’ambito del danno erariale; se invece si contesta solo la non congruità del corrispettivo in un rapporto contrattuale, può venire in rilievo la giurisdizione ordinaria.
- Non vi è contraddizione nel riparto di giurisdizione quando le diverse domande riguardano fatti e cause petendi differenti, anche se inserite nel medesimo contesto fattuale.
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