Cassazione Penale, Ordinanza n. 28783/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle censure di appello e privo di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi lieve. Con un unico motivo ha dedotto illogicità della motivazione, censurando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello e già disattese. Inoltre, la Corte territoriale aveva negato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando l'abitualità del fatto e i precedenti penali specifici e ulteriori precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, ritenuti sintomatici di una apprezzabile capacità a delinquere e di personalità turbolenta.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice sulla cui base l'imputato era stato condannato in appello per il fatto di detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile per effetto dell'abitualità del fatto, valorizzata tramite i precedenti specifici dell'imputato e gli ulteriori precedenti penali.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le medesime doglianze già formulate in appello e già specificamente respinte, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di illogicità della motivazione è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito senza indicare reali vizi logici o giuridici del provvedimento impugnato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito accerti l'abitualità della condotta, anche valorizzando precedenti specifici e ulteriori precedenti penali sintomatici della capacità a delinquere.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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