Cassazione Civile, Ordinanza n. 25593/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2008, fondato su rimanenze di magazzino indicate nell'anno precedente, sulla cessazione dell'attività in data 31 luglio 2007 e sulla mancata presentazione della dichiarazione per il 2008. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; la CTR aveva confermato l'annullamento ritenendo che l'errata indicazione delle rimanenze nella dichiarazione precedente non potesse giustificare l'accertamento per l'anno successivo, in presenza della cessazione dell'attività. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 441/1997, sostenendo che, in caso di cessazione dell'attività, le rimanenze finali devono essere autofatturate per autoconsumo oppure deve essere provata la loro distruzione; in mancanza, opera la presunzione di cessione e il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di IVA, quando alla cessazione dell'attività non sia documentata la destinazione dei beni presenti nelle scritture contabili e rimasti nella disponibilità del contribuente, può operare la presunzione legale di cessione ex art. 2, comma 2, n. 5, d.P.R. n. 633/1972, superabile solo con prova contraria del contribuente. Ha inoltre richiamato l'art. 1 del d.P.R. n. 441/1997 sulla presunzione di cessione dei beni non rinvenuti nei luoghi di operazione dell'impresa, salvo prova che siano stati impiegati, perduti, distrutti o consegnati a terzi per specifici titoli non traslativi. La CTR, escludendo ogni obbligo dichiarativo per il solo fatto della cessazione dell'attività nel 2007, ha quindi disatteso tali principi. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
"violazione e falsa applicazione"
È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, riferito alla violazione di norme di diritto da parte della sentenza impugnata.
artt. 2 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972
Sono le norme IVA richiamate per sostenere che, alla cessazione dell'attività, le rimanenze possono integrare una cessione imponibile presunta in assenza di prova contraria.
art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato nel combinato disposto invocato dall'Agenzia a sostegno della legittimità dell'accertamento relativo ai beni e alle rimanenze finali.
art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997
"si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti"
La Corte lo interpreta come fonte di una presunzione legale di cessione dei beni mancanti, superabile solo se il contribuente dimostri che i beni sono stati impiegati, perduti, distrutti o consegnati a terzi per titoli non traslativi della proprietà.
art. 2, comma 2, n. 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
È richiamato dalla Corte quale base della presunzione di cessione in tema di IVA quando, alla cessazione dell'attività, manchi la prova della destinazione dei beni rimasti nella disponibilità del contribuente.
Massime di principio
- In tema di IVA, alla cessazione dell'attività di impresa, la mancata documentazione della destinazione dei beni risultanti dalle scritture contabili consente di presumere la loro cessione imponibile, salvo prova contraria del contribuente.
- La presunzione legale di cessione dei beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell'impresa opera anche in ipotesi di cessazione dell'attività e impone al contribuente di dimostrare l'effettiva destinazione delle rimanenze.
- Non è sufficiente escludere l'accertamento per il solo fatto che l'attività sia cessata: occorre verificare se il contribuente abbia assolto l'onere di provare che i beni siano stati distrutti, perduti, impiegati o trasferiti senza effetti traslativi.
- Quando il giudice di merito disattende la presunzione legale di cessione senza considerare l'onere probatorio posto a carico del contribuente, la decisione viola la disciplina IVA e va cassata con rinvio.
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