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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19877/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promissario acquirente)

La controversia

La lite nasce da una domanda di esecuzione in forma specifica di un impegno a vendere quote di immobili, dedotto da una scrittura privata del 29 settembre 2004 collegata a un originario preliminare del 1982. Il soggetto che aveva agito in giudizio chiedeva il trasferimento della quota immobiliare, in subordine il rilascio di procura speciale a vendere e il risarcimento dei danni; chiedeva inoltre l’accertamento dell’usucapione ventennale in proprio favore. Gli eredi del promittente venditore contestavano l’efficacia della scrittura del 2004, sostenendo che non costituisse un vero preliminare, che mancasse la sottoscrizione del de cuius sulla copia in loro possesso, che il documento fosse stato richiamato irritualmente perché non restituito il fascicolo di parte avversario, e che comunque l’azione fosse prescritta perché il termine decennale doveva decorrere dal 1982. In appello avevano anche sostenuto che il documento del 2004 fosse privo di validità negoziale e avevano chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, affermando che il bene era stato già alienato a terzi. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo valida la scrittura privata quale impegno negoziale a trasferire la quota, idonea a fondare il trasferimento coattivo e a escludere la prescrizione; ha pure escluso la cessazione della materia del contendere. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 169 c.p.c. per l’utilizzo di un documento contenuto in un fascicolo non tempestivamente restituito; 2) violazione degli artt. 190 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione apparente su tale rilievo; 3) violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. per mancato esame del disconoscimento della scrittura del 29 settembre 2004 e della sua asserita mancanza di sottoscrizione contestuale e di data certa; 4) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che il diritto fosse estinto per il tempo trascorso dal preliminare originario; 5) violazione degli artt. 100 e 342 c.p.c. per mancato riconoscimento della cessazione della materia del contendere e del difetto di interesse del resistente, poiché questi avrebbe già disposto dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il documento del 29 settembre 2004 era stato validamente prodotto e comunque era già stato posto a fondamento della decisione di primo grado, operando il principio di acquisizione della prova, che impedisce di ritenere inutilizzabile un documento solo per successive scelte processuali o per la mancata tempestiva restituzione del fascicolo. Ha respinto il terzo motivo chiarendo che, per i contratti soggetti a forma scritta, la sottoscrizione delle parti non deve essere contestuale e può risultare da documenti separati e identici, purché vi sia collegamento inscindibile tra le copie; nella specie, tale collegamento era ricavabile dal fatto che si trattava del medesimo testo negoziale sottoscritto separatamente dalle parti. Ha respinto il quarto motivo perché, una volta riconosciuta efficacia negoziale alla scrittura del 2004, la prescrizione decennale decorreva da quella data e non dal 1982, con conseguente tempestività dell’azione. Ha respinto il quinto motivo osservando che la cessazione della materia del contendere richiede il venir meno oggettivo del contrasto tra le parti per fatti sopravvenuti, evenienza non realizzata solo perché il resistente aveva alienato il bene a terzi; l’interesse alla definizione della controversia permaneva. Non sono state liquidate spese, poiché l’intimato non si è costituito; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 169 c.p.c.

    La mancata restituzione del fascicolo di parte non impedisce l’utilizzazione del documento se esso è già stato validamente prodotto e valutato nei gradi precedenti.

  • art. 190 c.p.c.

    La doglianza sulla tardiva restituzione del fascicolo e sulla pretesa mancata considerazione del documento è infondata quando il documento era già ritualmente acquisito al processo.

  • art. 132 c.p.c.

    Non vi è vizio motivazionale quando la sentenza affronta il nucleo essenziale della censura, spiegando la rilevanza del documento e la sua efficacia negoziale.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura non è dirimente se la Corte accerta la provenienza del documento e la sua riferibilità negoziale tramite le copie scambiate e sottoscritte.

  • art. 216 c.p.c.

    La contestazione della sottoscrizione non esclude la validità del documento quando l’accordo scritto risulti formato attraverso copie identiche e inscindibilmente collegate.

  • art. 2934 c.c.

    La prescrizione è esclusa se l’azione è esercitata entro dieci anni dalla rinnovazione dell’impegno negoziale riconosciuta dal giudice.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nella specie è stato individuato nella scrittura del 29 settembre 2004.

  • art. 2936 c.c.

    La censura sulla prescrizione è infondata quando il dies a quo è correttamente individuato in una successiva manifestazione di volontà negoziale.

  • art. 100 c.p.c.

    La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per il venir meno del contrasto tra le parti.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza sull’interesse e sulla cessazione della materia del contendere non era idonea a scardinare la decisione di merito, che ha escluso il venir meno del contrasto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio all’esito della relazione e della memoria illustrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo civile, un documento ritualmente prodotto e già posto a base della decisione di primo grado resta utilizzabile nei gradi successivi secondo il principio di acquisizione della prova, senza che la sua efficacia dipenda da successive scelte difensive o dalla tempestiva restituzione del fascicolo di parte.
  • La forma scritta richiesta per un contratto può risultare anche da due documenti separati e identici, sottoscritti dalle parti in momenti diversi, purché il collegamento tra le copie sia inscindibile e consenta di ricostruire con certezza l’accordo negoziale.
  • Ai fini della prescrizione, il termine decorre dal momento in cui il diritto azionabile sorge sulla base dell’ultima valida manifestazione negoziale rilevante; se il giudice qualifica una successiva scrittura come rinnovazione o conferma dell’impegno, non può farsi risalire il dies a quo al precedente accordo originario.
  • La cessazione della materia del contendere richiede un fatto sopravvenuto che elimini davvero il contrasto tra le parti e renda inutile la decisione di merito; non basta che una parte abbia compiuto atti dispositivi del bene se permane la necessità di accertare i diritti derivanti dal rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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