Cassazione Civile, Ordinanza n. 01693/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di liquidazione del compenso del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a verbali per violazioni del codice della strada. Il Giudice di Pace aveva negato la liquidazione per carenza della certificazione reddituale 2021, con revoca del beneficio; in sede di opposizione il Tribunale aveva invece ritenuto ammissibile la documentazione integrativa prodotta successivamente e aveva liquidato il compenso del difensore assumendo come valore della controversia lo scaglione corrispondente al minimo della sanzione irrogata dal Giudice di Pace, cioè euro 2.257,00, anziché il valore complessivo delle sanzioni contestate in sede amministrativa. Con il primo motivo il difensore ricorrente deduce violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, sostenendo che il valore della controversia andasse determinato sulla base dell'importo complessivamente contestato nei verbali di accertamento, pari a euro 5.100,00 per guida senza patente e euro 173,00 per revisione del veicolo, per un totale di euro 5.273,00, senza considerare il minor importo poi eventualmente determinato dal giudice di pace. Con il secondo motivo deduce omessa liquidazione delle spese del giudizio di opposizione e violazione dell'art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 55/2014, contestando anche la compensazione delle spese disposta dal Tribunale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per carenza di legittimazione a impugnare la sola liquidazione dei compensi del difensore, mentre accoglie il primo motivo del ricorso proposto in proprio dal difensore. La sentenza del Tribunale di Modena viene quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo del difensore resta assorbito.
Norme richiamate
Richiamato quale norma invocata sui criteri di regolazione e liquidazione delle spese processuali.
Richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
La Corte rileva che il riferimento è al reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione.
art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
Invocato nel secondo motivo per la disciplina dell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione.
La sanzione prevista per la violazione contestata è assunta quale base per individuare il valore della controversia; rileva la sanzione in misura ridotta contestata nei verbali.
La relativa sanzione amministrativa concorre alla quantificazione del valore complessivo della controversia.
art. 6, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 150/2011
Richiamato per il criterio di individuazione del valore nelle opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie, avuto riguardo al massimo edittale di ciascuna violazione.
d.lgs. n. 8/2016, art. 1, comma 5, lett. b)
Richiamato per evidenziare la depenalizzazione della guida senza patente e la trasformazione della pena in sanzione amministrativa pecuniaria.
Usato per stabilire lo scaglione applicabile alla liquidazione del compenso sulla base del valore effettivo della controversia.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a sanzioni amministrative, ai fini della liquidazione dei compensi del difensore, lo scaglione di valore va individuato avendo riguardo all'effettivo credito controverso fatto valere dalla pubblica amministrazione e non al solo importo eventualmente ridotto dal giudice dell'opposizione.
- Il fatto che, ai fini della competenza del giudice di pace, il valore della controversia si determini secondo il massimo edittale di ciascuna violazione non impedisce, ai fini tariffari, di considerare l'importo complessivamente contestato nei verbali come base del valore della causa.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore è impugnabile soltanto dal difensore della parte ammessa e dal Ministero della giustizia; la parte assistita non è legittimata a contestare la sola liquidazione economica in favore del proprio difensore.
- La documentazione reddituale necessaria per l'ammissione al patrocinio può essere integrata in sede di opposizione se la carenza non sia stata correttamente sanata nel procedimento originario; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo è rimasto assorbito.
- Per la liquidazione delle spese legali in controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative plurime, il valore va parametrato alla somma delle sanzioni contestate, quando esse costituiscano il credito oggetto della pretesa fatta valere dall'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01676/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01678/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01679/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01680/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01681/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01683/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →