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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06966/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia della ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha quindi regolato le spese ponendole a carico della ricorrente in favore della controricorrente, con liquidazione di compensi, spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. Non è stato quindi esaminato il merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dall'estinzione per rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Due utenti del servizio idrico integrato in un comune della provincia di Genova convenivano in giudizio il gestore del servizio chiedendo la restituzione della quota di tariffa pagata negli ultimi dieci anni e riferita al servizio di depurazione, assumendo che nel periodo considerato tale servizio non fosse stato effettivamente svolto nel comprensorio di riferimento. Il giudice di pace accoglieva la domanda e il tribunale rigettava l'appello del gestore, confermando la condanna alla restituzione. Il gestore proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi: violazione delle norme del D.lgs. 152/2006 e del D.M. 102/2009 sulla disciplina del servizio e della tariffa; violazione di norme su buona fede, adempimento, integrazione del contratto, risoluzione e ripetizione dell'indebito; violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla valutazione della prova; omesso esame di documenti e violazione di norme regionali e statali sulla tariffa; ulteriore violazione di norme su buona fede e contratto di somministrazione; e infine violazione della norma sulla prescrizione. Prima della decisione sul merito del ricorso, la società ricorrente comunicava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e rinunciava al ricorso, in ragione del sopravvenuto orientamento della Corte in casi analoghi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • Nel giudizio di cassazione definito per rinuncia, le spese seguono la soccombenza virtuale e possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante in favore della parte resistente costituita.
  • Nelle controversie relative alla tariffa del servizio idrico integrato, la giurisprudenza richiamata dalla Corte ha affermato che la quota riferita al servizio di depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato reso o non funzioni, e che l'azione di ripetizione va proposta nei confronti del soggetto subentrato nel rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2558 c.c., con prescrizione decennale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoSomministrazione
RamiObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoPrescrizione

Testo integrale

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