Cassazione Penale, Ordinanza n. 16034/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, aveva soltanto concesso il beneficio della non menzione, confermando però la sua responsabilità per i reati contestati in relazione a un fatto di fuga/omissione di soccorso dopo sinistro stradale. I motivi dedotti erano: violazione di legge e richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste; erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sulla conferma della sentenza di primo grado; richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché meramente fattuali, generiche e non consentite in sede di legittimità, oltre che perché non confrontate in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti erano in gran parte di merito, generici e privi di un confronto effettivo con le argomentazioni della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di colpevolezza resa nei gradi di merito è rimasta ferma, con la sola concessione già effettuata in appello del beneficio della non menzione.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione posta a base della condanna di merito, relativa alla fuga e all'omissione di soccorso in caso di sinistro stradale; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione del trattamento sanzionatorio e dei criteri di commisurazione della pena; la censura è stata ritenuta generica e non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
Norma invocata per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non consentita in sede di legittimità nei termini formulati.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvono in mere doglianze di fatto o in una sollecitazione a una nuova valutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione generica di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito integra inammissibilità.
- La richiesta di assoluzione o di diversa valutazione della gravità del fatto non può essere veicolata in cassazione come semplice contestazione fattuale della decisione di merito.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può essere formulata in modo generico o meramente assertivo.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
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