Cassazione Civile, Ordinanza n. 12075/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un docente impugnava davanti al tribunale la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dall'insegnamento per quattro giorni, irrogata per una serie di condotte tenute in servizio: linguaggio offensivo e blasfemo, atteggiamenti ritenuti irrispettosi verso gli alunni, uso frequente del cellulare, scarsa attenzione didattica, offese rivolte ad uno studente, denigrazioni verso studenti e famiglie, assenze nei colloqui con i genitori. Il ricorso introduttivo era fondato sia su vizi procedimentali sia su censure di merito. In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 7, l. n. 300/1970, sostenendo che la mancata adesione del datore di lavoro alla richiesta di collegio conciliativo avrebbe comportato la decadenza/inefficacia della sanzione; 2) violazione dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, assumendo che i termini del procedimento disciplinare sarebbero stati violati perché la competenza dell'ufficio procedimenti disciplinari andava misurata sulla sanzione in concreto irrogata, non su quella astrattamente prevista; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la decisione di merito si era basata solo sulla documentazione prodotta dall'amministrazione e senza considerare le prove richieste dal dipendente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la procedura conciliativa prevista dall'art. 7 l. n. 300/1970 fosse stata validamente attivata tramite ufficio del lavoro: era stata solo manifestata l'intenzione di attivarla, mentre il meccanismo che obbliga il datore a nominare il proprio rappresentante presuppone l'iniziativa formale dell'ufficio provinciale del lavoro. Ha poi confermato che la competenza disciplinare va determinata ex ante in base alla sanzione edittale massima astrattamente prevista per gli addebiti contestati, e non alla sanzione poi concretamente irrogata; pertanto, essendo gli addebiti punibili anche con sospensione superiore a dieci giorni, era corretto il coinvolgimento dell'UPD e risultavano rispettati i termini procedimentali. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, L. n. 300/1970
"la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio"
la procedura conciliativa/arbitrale è attivabile dal lavoratore tramite l'ufficio provinciale del lavoro e solo in tal caso sorge l'obbligo del datore di nominare il proprio rappresentante nel collegio; senza tale formale attivazione non opera alcuna decadenza o inefficacia della sanzione.
art. 7, comma 7, L. n. 300/1970
"Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante... la sanzione disciplinare non ha effetto"
l'inefficacia della sanzione presuppone l'invito formale dell'ufficio del lavoro, non la sola dichiarazione del lavoratore di voler attivare la procedura.
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
la competenza del dirigente o dell'UPD si determina ex ante sulla base della sanzione edittale massima prevista per i fatti contestati, non sulla base della sanzione che l'amministrazione intenda poi irrogare in concreto.
la violazione della norma non si configura per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; occorre che la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La procedura conciliativa prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori produce effetti sul piano dell'efficacia della sanzione solo se è formalmente attivata tramite l'ufficio competente; la mera manifestazione di volontà del dipendente non basta a far sorgere l'obbligo datoriale di nomina né a paralizzare la sanzione.
- Nella disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, la competenza tra dirigente e ufficio procedimenti disciplinari si stabilisce guardando alla cornice edittale astratta degli addebiti contestati, non alla misura della sanzione poi concretamente irrogata.
- La verifica della tempestività della contestazione disciplinare va compiuta ex ante, sulla base del regime di competenza così individuato.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione delle prove: sussiste solo se il giudice decide su elementi probatori non introdotti dalle parti o illegittimamente acquisiti d'ufficio.
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