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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13341/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali per l'anno 2001, notificata in relazione a una società poi cancellata dal registro delle imprese. La ricorrente, quale ex socio accomandatario e legale rappresentante della società, aveva dedotto in primo grado e in appello: l'inesistenza della notificazione dell'intimazione, la cancellazione della società sin dal 2008, alcuni vizi del ruolo e soprattutto la prescrizione del credito contributivo. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995 e dell'art. 2943 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prescrizione limitandosi a considerare i periodi intercorrenti tra cartella e intimazioni successive, senza verificare che la prescrizione era già maturata tra la scadenza del debito contributivo (2001) e la notifica della cartella, la quale e le successive intimazioni non avrebbero potuto interrompere un termine già spirato; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2943 e 1219 c.c., contestando l'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento del 7/05/2013, ritenuta dalla Corte d'appello idonea a interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata si è conformata a principi consolidati secondo cui non è consentito sindacare, tramite impugnazione di un atto successivo ormai definitivo, vizi o questioni relative all'atto impositivo presupposto divenuto definitivo, come la prescrizione maturata prima della cartella. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché i giudici di merito avevano accertato in fatto la rituale notificazione dell'intimazione di pagamento e la presenza dei suoi elementi essenziali; tale valutazione circa l'idoneità interruttiva dell'atto è rimessa al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e, stante la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 9, L. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte non ne accoglie la censura perché reputa assorbente il principio sulla definitività dell'atto presupposto.

  • art. 2943 c.c.

    l'atto idoneo a interrompere la prescrizione deve contenere gli elementi essenziali della richiesta di adempimento; la valutazione dell'idoneità è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato per sostenere l'effetto di costituzione in mora derivante dall'intimazione di pagamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato come vizio di violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    invocato per omessa rilevazione d'ufficio della prescrizione e relativo error in procedendo.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato in via subordinata per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per la successiva richiesta di trattazione camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato, in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione accelerata, con condanna al pagamento delle ulteriori somme e della sanzione in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato o dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando si impugna un atto della riscossione che segue un atto impositivo divenuto definitivo, non è più consentito far valere vizi o eccezioni riferibili all'atto presupposto, compresa la prescrizione maturata prima della sua notificazione; l'impugnazione è limitata ai vizi propri dell'atto successivo.
  • Ai fini interruttivi della prescrizione, l'intimazione di pagamento è idonea solo se contiene la chiara indicazione del debitore, la pretesa creditoria e una richiesta scritta di adempimento che esprima in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto; non sono necessarie formule solenni.
  • La verifica della rituale notificazione e dell'idoneità interruttiva dell'atto, una volta accertati in fatto dai giudici di merito gli elementi essenziali dell'intimazione, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.
  • Se il ricorso è definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e risulta inammissibile, possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti economici processuali connessi alla soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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