Cassazione Civile, Ordinanza n. 13341/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali per l'anno 2001, notificata in relazione a una società poi cancellata dal registro delle imprese. La ricorrente, quale ex socio accomandatario e legale rappresentante della società, aveva dedotto in primo grado e in appello: l'inesistenza della notificazione dell'intimazione, la cancellazione della società sin dal 2008, alcuni vizi del ruolo e soprattutto la prescrizione del credito contributivo. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995 e dell'art. 2943 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prescrizione limitandosi a considerare i periodi intercorrenti tra cartella e intimazioni successive, senza verificare che la prescrizione era già maturata tra la scadenza del debito contributivo (2001) e la notifica della cartella, la quale e le successive intimazioni non avrebbero potuto interrompere un termine già spirato; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2943 e 1219 c.c., contestando l'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento del 7/05/2013, ritenuta dalla Corte d'appello idonea a interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata si è conformata a principi consolidati secondo cui non è consentito sindacare, tramite impugnazione di un atto successivo ormai definitivo, vizi o questioni relative all'atto impositivo presupposto divenuto definitivo, come la prescrizione maturata prima della cartella. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché i giudici di merito avevano accertato in fatto la rituale notificazione dell'intimazione di pagamento e la presenza dei suoi elementi essenziali; tale valutazione circa l'idoneità interruttiva dell'atto è rimessa al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e, stante la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte non ne accoglie la censura perché reputa assorbente il principio sulla definitività dell'atto presupposto.
l'atto idoneo a interrompere la prescrizione deve contenere gli elementi essenziali della richiesta di adempimento; la valutazione dell'idoneità è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
richiamato per sostenere l'effetto di costituzione in mora derivante dall'intimazione di pagamento.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato come vizio di violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per omessa rilevazione d'ufficio della prescrizione e relativo error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato in via subordinata per omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per la successiva richiesta di trattazione camerale.
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente.
applicato, in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione accelerata, con condanna al pagamento delle ulteriori somme e della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato o dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Quando si impugna un atto della riscossione che segue un atto impositivo divenuto definitivo, non è più consentito far valere vizi o eccezioni riferibili all'atto presupposto, compresa la prescrizione maturata prima della sua notificazione; l'impugnazione è limitata ai vizi propri dell'atto successivo.
- Ai fini interruttivi della prescrizione, l'intimazione di pagamento è idonea solo se contiene la chiara indicazione del debitore, la pretesa creditoria e una richiesta scritta di adempimento che esprima in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto; non sono necessarie formule solenni.
- La verifica della rituale notificazione e dell'idoneità interruttiva dell'atto, una volta accertati in fatto dai giudici di merito gli elementi essenziali dell'intimazione, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.
- Se il ricorso è definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e risulta inammissibile, possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti economici processuali connessi alla soccombenza.
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