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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39865/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato presso un ufficio di cancelleria non competente secondo le regole del rito penale applicabili al procedimento di patrocinio a spese dello Stato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ufficio giudiziario)

La controversia

Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente aveva visto rigettata dal GIP l'istanza di ammissione per asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 115/2002; il Presidente del Tribunale aveva poi respinto l'opposizione. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva violazione degli artt. 79 D.P.R. n. 115/2002, 125 cod. pen. e 111, comma 6, Cost., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente fondato il rigetto sull'incertezza delle generalità, nonostante l'autocertificazione resa dall'interessato e senza svolgere alcuna istruttoria, con conseguente lesione del diritto di difesa. La Suprema Corte, però, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché proposto con modalità non conformi alla disciplina processuale applicabile: il ricorso era stato depositato nella cancelleria civile della Corte di cassazione, mentre nel procedimento de quo si applicano le regole del rito penale e l'impugnazione va presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. e dell'art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 79 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale norma sui requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nel ricorso era dedotta la sua violazione, ma la Corte non esamina il merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115/2002

    Indica il termine e il regime del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza sull'opposizione al diniego di patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 582 c.p.p.

    Stabilisce che l'impugnazione deve essere presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, salvo quanto previsto dal comma 2.

  • art. 583 c.p.p.

    È richiamato per il meccanismo di presentazione dell'atto di impugnazione e di successivo inoltro alla Corte di cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione non rispettosa della disciplina su tempi e modi di presentazione, incluso il deposito presso l'ufficio di cancelleria competente.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di colpa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione.

  • art. 125 cod. pen.

    Citate dal ricorrente; dal testo non emerge alcuna specifica interpretazione sostanziale, restando il richiamo privo di incidenza sul decisum.

  • art. 582, comma 2, c.p.p.

    È richiamato come possibile eccezione alla regola del deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche l'impugnazione per cassazione segue le forme proprie del rito penale, non quelle del processo civile.
  • Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al diniego del patrocinio a spese dello Stato è inammissibile se non viene depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo gli artt. 582 e 583 c.p.p.
  • La violazione delle regole sulla presentazione dell'impugnazione integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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