Cassazione Civile, Ordinanza n. 30709/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società per Ires e Irap relative all’anno 2008, con ripresa a tassazione di componenti negativi di reddito ritenuti indebitamente dedotti perché di competenza dell’anno precedente. In sede di accertamento con adesione, le maggiori imposte accertate furono compensate fino a capienza con somme indebitamente versate per l’anno 2007; la società versò anche gli interessi relativi a quelle maggiori imposte, per la parte non coperta dalla compensazione, e ne chiese poi il rimborso, impugnando il silenzio-rifiuto e successivamente il diniego espresso. La ricorrente in cassazione deduce violazione dell’art. 44 del d.P.R. 602/1973, sostenendo che, essendo stati effettuati versamenti diretti poi risultanti eccedenti, avesse diritto agli interessi sulle somme versate in ritardo e non rimborsate, secondo la disciplina del ritardato rimborso delle imposte pagate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la decisione di merito che aveva negato il rimborso degli interessi. Ha affermato che, una volta definito l’accertamento con adesione e perfezionato il relativo accordo con il pagamento delle somme dovute, il contribuente non può proporre istanza di rimborso per quanto versato in esecuzione dell’accordo, perché ciò integrerebbe una surrettizia impugnazione dell’adesione. Secondo la Corte, gli interessi dovevano essere fatti valere in sede di adesione; l’accordo sulla compensazione senza riconoscimento di tali interessi comporta rinuncia implicita alla relativa pretesa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
ritardato rimborso di imposte pagate per versamenti diretti effettuati dal contribuente
non si applica quando le somme sono state versate in esecuzione di un accertamento con adesione ormai perfezionato; il rimborso degli interessi non può essere richiesto dopo l’accordo, perché ciò contrasterebbe con l’intangibilità della definizione
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 8 e 9
la definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute e rende non più proponibili istanze di rimborso relative alla parte definita
art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel procedimento di richiesta di rimborso e di impugnazione del silenzio-rifiuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’accertamento con adesione, una volta perfezionato con il pagamento delle somme concordate, è intangibile e non può essere rimesso in discussione tramite successive istanze di rimborso riferite alla parte oggetto dell’accordo.
- La richiesta di rimborso di interessi o di somme versate in esecuzione dell’adesione non può essere utilizzata come forma indiretta di impugnazione dell’accordo definitorio.
- Se il contribuente intende ottenere il riconoscimento degli interessi sulle somme versate in eccedenza, deve far valere tale pretesa nella fase di adesione; l’accordo concluso senza tale riconoscimento comporta rinuncia implicita alla relativa domanda.
- L’art. 44 del d.P.R. 602/1973 presuppone un vero e proprio versamento eccedente rimborsabile e non opera, di regola, quando il pagamento interviene nell’ambito di una definizione concordata dell’accertamento tributario.
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