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Sentenza

Sentenza del 02/05/2024 n. 11867 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia riguarda la sentenza della C.T.R. pronunciata in sede di rinvio dopo l’ordinanza della Cassazione n. 34051/2019. Il primo motivo denuncia la violazione dei vincoli posti da quella pronuncia: il giudice del rinvio avrebbe ridotto l’importo dei versamenti bancari non giustificati, benché tale quantificazione non fosse stata cassata e fosse quindi coperta da giudicato interno. Il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione e l’omesso svolgimento degli accertamenti richiesti dalla Cassazione sulla ripresa IVA, in particolare se il contribuente avesse eccepito l’omesso contraddittorio endoprocedimentale e avesse allegato e provato che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito più favorevole.

La decisione

La Cassazione accoglie entrambi i motivi dell’Agenzia. Stabilisce che, nel nuovo giudizio di rinvio, la C.T.R. dovrà escludere dal calcolo del reddito i prelevamenti bancari, come già disposto in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, ma dovrà mantenere invariato l’importo dei versamenti non giustificati fissato dalla sentenza della C.T.R. Abruzzo n. 530/02/2014, depositata il 13 maggio 2014. Dovrà inoltre compiere gli accertamenti sull’eccezione relativa al contraddittorio preventivo per l’IVA e sulla prova che le difese omesse avrebbero potuto determinare un esito più favorevole, attenendosi ai vincoli dell’ordinanza rescindente del 2019. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non sono indicati importi ulteriori rispetto alle somme già riportate nel testo: la sentenza di rinvio aveva fissato il maggior reddito in 63.912 euro, composto da 45.244 euro di reddito non dichiarato e 18.668 euro di reddito dichiarato, ma tale quantificazione dovrà essere riesaminata nei limiti stabiliti dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio, a causa del carattere chiuso del suo giudizio, può riesaminare solo le questioni la cui cognizione gli sia stata demandata, esplicitamente o implicitamente, dalla ordinanza di cassazione con rinvio.

    Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai limiti e alle indicazioni della pronuncia rescindente e non può riesaminare questioni che la Cassazione non gli abbia rimesso.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudice del rinvio, pertanto, nel rideterminare il reddito complessivo del contribuente, stralciati i prelievi dai conti correnti, dovrà lasciare intatta l'entità dei versamenti non giustificati, quali componenti del maggior reddito accertato in capo al contribuente, nella stessa somma determinata nella sentenza d'appello n. 530/02/2014, depositata il 13 maggio 2014, della C.T.R. dell'Abruzzo.

    La quantificazione dei versamenti non giustificati, non investita dalla cassazione precedente, è coperta dal giudicato interno e non può essere modificata dal giudice del rinvio.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La norma è richiamata a fondamento della censura di nullità per difetto di motivazione; la Cassazione accoglie la doglianza perché la sentenza di rinvio non ha svolto gli accertamenti richiesti sulla contestazione relativa all’IVA.

  • Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La norma è richiamata insieme all’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 per denunciare il difetto di motivazione della sentenza; l’omissione degli accertamenti necessari sulla ripresa IVA determina l’accoglimento del motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata per i motivi di ricorso relativi alla violazione dei vincoli del giudizio di rinvio e alla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • Art. 378 c.p.c.

    È richiamato per il deposito delle memorie delle parti nel giudizio di cassazione; il testo non gli attribuisce una specifica interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice può decidere soltanto le questioni rimesse dalla Cassazione, esplicitamente o implicitamente, e deve rispettare le parti della decisione precedente non cassate.
  • Una quantificazione non investita dalla pronuncia di cassazione può consolidarsi come giudicato interno: il giudice del rinvio non può ridurla o ricalcolarla, anche quando ridetermina altre componenti della base imponibile.
  • Se la Cassazione dispone specifici accertamenti su un’eccezione relativa al contraddittorio endoprocedimentale e sulla sua concreta incidenza, il giudice del rinvio deve svolgerli e motivare sul punto; non può limitarsi a confermare o annullare l’atto senza verificare le allegazioni e le prove richieste.
  • Il giudice del rinvio resta vincolato ai dicta della pronuncia rescindente; una successiva ordinanza interlocutoria o una questione interpretativa ancora non definita non può, da sola, modificare quei vincoli.

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